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Accrediti non giustificati con onere della prova differenziato

/ REDAZIONE

Martedì, 3 marzo 2026

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Nell’accertamento sintetico (c.d. redditometro) il Fisco ridetermina il reddito globale del contribuente con l’applicazione degli indici ministeriali e/o con la valorizzazione delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta. Invece, se si tratta di indagini finanziarie, è accertato, di norma, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e i versamenti/accrediti non giustificati si presumono ricavi o compensi non dichiarati.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4956 del 1° marzo 2026, ha sancito che in caso di accrediti sul conto corrente bancario del contribuente, occorre tenere distinto l’oggetto della prova contraria, in quanto:
- se si tratta di accertamento sintetico, occorre dimostrare che gli accrediti derivano da redditi esenti di entità tale da poter giustificare il maggior reddito presunto, che non siano semplicemente transitati dal conto del contribuente;
- se si tratta di indagini finanziarie, il contribuente deve fornire analitica dimostrazione della loro riferibilità all’attività imprenditoriale o professionale.

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