Giovani e parità di genere da valorizzare nelle nomine dell’autorità giudiziaria
L’UNGDCEC propone un protocollo di intesa con le sezioni concorsuali
Nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è l’autorità giudiziaria che provvede alla nomina del professionista chiamato ad assolvere la diversa funzione che gli è richiesta dallo specifico istituto adito.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 14/2019, la scelta deve assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza, di rotazione nell’assegnazione degli incarichi e di efficienza; ciò richiede che si tenga conto anche del numero di procedure aperte nell’anno precedente, dell’esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico (art. 358 comma 3 del DLgs. 14/2019).
In ogni caso, spetta al presidente del tribunale (ovvero al presidente della sezione procedure concorsuali) vigilare sulla loro osservanza, oltre che assicurarne la concreta attuazione mediante l’adozione di specifici protocolli, opportunamente condivisi (art. 5 comma 3 del DLgs. 14/2019).
In tal senso, l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) ha elaborato un protocollo d’intesa da proporre all’autorità giudiziaria, il cui scopo è quello di favorire l’accesso dei giovani professionisti agli incarichi conferiti nell’ambito delle procedure di crisi e insolvenza.
Il perimetro soggettivo del protocollo si estende a tutte le nomine provenienti dall’autorità giudiziaria: dalla figura del curatore nella liquidazione giudiziale (art. 49 del DLgs. 14/2019) a quella di liquidatore nella liquidazione controllata (art. 270 del DLgs. 14/2019), nel concordato liquidatorio (art. 114 del DLgs. 14/2019) e anche nell’ambito del concordato semplificato (art. 25-septies del DLgs. 14/2019).
Attenzione è dedicata anche al pre commissario (art. 44 del DLgs. 14/2019) e al commissario giudiziale nell’ambito del concordato preventivo (art. 47 del DLgs. 14/2019), del c.d. PRO (art. 64-bis del DLgs. 14/2019) e anche del concordato minore (art. 74 del DLgs. 14/2019).
Non manca, infine, il riferimento all’ausiliario nominato dal giudice nell’ambito del concordato semplificato.
Il protocollo si concentra sulla valorizzazione e sull’inserimento dei giovani professionisti da individuarsi sulla scorta di due criteri: l’età anagrafica e il numero di incarichi già ricevuti.
Fermo l’indefettibile possesso dei requisiti professionali e formativi richiesti dalla norma, l’attenzione è rivolta ai professionisti under 43 che non abbiano già ricevuto più di 3 nomine per lo svolgimento di incarichi quale curatore, commissario, liquidatore e/o ausiliario.
L’intento è quello di consentire al giovane professionista di poter maturare l’esperienza necessaria a poter gestire incarichi di complessità crescente. In tal senso, si propone la possibilità di un affidamento, in via preferenziale, di primi incarichi di minore difficoltà, o di procedure di liquidazione che si stimi presumibilmente “incapienti” o comunque caratterizzate da una modesta entità dell’attivo.
Nella stessa direzione deve intendersi la possibilità, prevista nel protocollo d’intesa, che per le nomine collegiali il tribunale favorisca la nomina di un giovane professionista, in affiancamento di uno maggiormente esperto.
Non deve escludersi, tuttavia, la possibilità che, sebbene non abbia ancora assunto incarichi, il professionista under 43 possa aver già maturato una considerevole esperienza; rilevante è la dimostrazione delle competenze maturate in ambito scientifico e/o attraverso la collaborazione duratura con professionisti e/o studi professionali specializzati in materia di crisi d’impresa e insolvenza.
In tal caso, si potrebbe valutare l’affidamento, sin dalle prime nomine, di incarichi di maggiore rilevanza e complessità.
Attenzione è dedicata anche al tema della parità di genere, ritenendo che questo debba costituire ulteriore principio e valore da tutelare nella scelta del professionista.
È necessario, infatti, che sia assicurata un’attribuzione equa degli incarichi a favore del genere meno rappresentato, garantendo che il numero complessivo di nomine non sia inferiore a una determinata percentuale, opportunamente identificata anche in ragione del numero di professionisti di cui la singola sezione può servirsi.
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