Elenco a uso interno per le nomine dell’autorità giudiziaria
Il tribunale può predisporre tale elenco, riservato ma non segreto, con i nominativi di quei professionisti che hanno le caratteristiche necessarie
L’assolvimento delle funzioni di curatore, di commissario giudiziale, di liquidatore e anche di professionista indipendente richiede la preventiva e indefettibile iscrizione all’elenco di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019.
L’iscrizione, a sua volta, è subordinata al possesso da parte dei soggetti interessati dei requisiti professionali, formativi e di onorabilità di cui all’art. 356 commi 2 e 3 e all’art. 358 comma 1 del medesimo decreto.
La nomina è rimessa poi all’autorità giudiziaria che individua il professionista nel rispetto dei criteri e dei principi di cui agli artt. 5 comma 1 e 358 comma 3 del DLgs. 14/2019; innanzitutto, è necessario che la scelta avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
È possibile, inoltre, tener conto di ulteriori elementi anche soggettivi e discrezionali: l’attività pregressa svolta dal professionista, gli incarichi in corso, l’esperienza maturata e quella richiesta nel caso concreto, il poter assicurare l’espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni affidate.
Si tratta, in altri termini, di una scelta che poggia sui risultati realizzati, sulle risorse disponibili, sulla tempistica e sulla diligenza mostrata dal professionista, tanto da assumere rilievo anche le risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 del DLgs. 14/2019.
L’intento è quello di favorire la nomina di professionisti che, oltre le competenze, abbiano anche il tempo necessario per potersi dedicare al nuovo incarico (Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019).
Del resto, ciò è confermato dall’art. 126 comma 1 del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter), ove si richiede al curatore di attestare, al momento dell’accettazione della nomina, la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate alla natura e all’oggetto dell’incarico.
Posto l’insieme di elementi da considerare per la nomina, per agevolare l’individuazione del professionista il tribunale può predisporre un elenco a uso interno, riservato ma non segreto, recante i nominativi di coloro che dispongono delle caratteristiche necessarie.
In tal modo si favorisce anche la suddivisione degli stessi in ragione delle esperienze professionali e dell’organizzazione di studio: i professionisti con elevate capacità e risorse possono meglio gestire procedure complesse (per ammontare di attivo, di passivo o per esigenza di esercizio provvisorio); diversamente l’affidamento di procedure di minore complessità o con scarso attivo può risultare maggiormente coerente per quei professionisti che abbiano minori capacità di gestione dell’incarico e per i giovani alle prime esperienze.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Ancona con il protocollo sul conferimento degli incarichi del 27 maggio 2025 n. 167.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, la valutazione è condotta sulla base dei criteri di cui al citato art. 358 comma 3; ai fini del conferimento dello specifico incarico, invece, si potrà tener conto di ulteriori parametri come la specializzazione esclusiva o prevalente in materia concorsuale, l’adeguatezza dell’organizzazione di studio (e anche della rete professionale), il costante aggiornamento professionale nella materia concorsuale, previdenziale e tributaria.
Nondimeno rileva la diligenza, la puntualità e la tempestività mostrata dal professionista nell’esecuzione delle sue funzioni e delle indicazioni impartite dal giudice delegato, oltre all’efficienza nell’attività accertativa, liquidativa e recuperatoria.
Non manca, in ultimo, l’attenzione alla scelta degli ausiliari, dei legali, dei periti e dei consulenti, che deve essere condotta assicurando la loro competenza e anche garantendo una loro rotazione.
L’inserimento nell’elenco interno non è limitato ai curatori, commissari e liquidatori ma si estende, tra l’altro, anche all’ausiliario nella composizione negoziata e all’ausiliario e al liquidatore nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Sono previste anche ipotesi di esclusione del professionista al ricorrere di determinate condizioni soggettive o dell’intervenuta sua inadeguatezza operativa dimostrata da precise e gravi inadempienze, ritardi o mancanze. Tra queste, particolare rilievo assume il mancato rispetto dei termini della c.d. Legge Pinto in assenza di giustificate ragioni.
Tra le cause soggettive, invece, vi è la cancellazione dall’elenco ex art. 356 del DLgs. 14/2019 e il sopravvenuto verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 358 comma 3 del medesimo decreto.
Sebbene la nomina possa investire anche un professionista al di fuori del circondario al quale appartiene l’ufficio giudiziario (art. 358 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019), l’inserimento nell’elenco interno è riservato solo ai professionisti iscritti presso gli Albi professionali locali.
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