Operative le nuove misure sulla cassa integrazione per situazioni climatiche eccezionali
Con la conversione del DL 92/2025 non è stato modificato il pacchetto di disposizioni in materia di integrazioni salariali presenti nel testo originario
Il DL 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali, conv. L. 113/2025, oltre al contributo per colmare il mese di sospensione dell’assegno di inclusione (si veda “Garantita la continuità nella copertura dell’assegno di inclusione” del 6 agosto 2025), prevede anche una serie di misure riguardanti la cassa integrazione.
La legge di conversione conferma infatti l’articolato “pacchetto” di misure in materia di integrazioni salariali già presenti nel testo originario del decreto (si veda “CIG in deroga per il settore moda per tutto il 2025” del 28 giugno 2025).
Tra le disposizioni confermate viene in rilievo l’art. 6, che prevede, per tutto il 2025, il riconoscimento dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria ex art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
Viene poi confermato il disposto di cui all’art. 7: la disposizione riconosce, fino al 31 dicembre 2027, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, impiegati sul territorio italiano che, alla data di entrata in vigore del DL 92/2025 (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione; per ciascun lavoratore interessato la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere prevista fino al 100%.
Resta inalterato, inoltre, il meccanismo di tutela per i lavoratori di imprese in fase di cessazione dell’attività produttiva previsto dall’art. 8, nonché il disposto di cui all’art. 9, che rifinanzia il trattamento di sostegno posto dall’art. 1 comma 1 del DLgs. 72/2018 a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Permane poi l’estensione, prevista dall’art. 10, per un ulteriore periodo non superiore a 12 settimane nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, della cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel comparto moda.
Si segnala, da ultimo, l’art. 10-bis, introdotto durante l’iter di conversione in legge e articolato in quattro commi (si veda “Cassa integrazione «climatica» anche per le imprese agricole” del 25 luglio 2025), che prevede misure transitorie volte a fronteggiare le conseguenze derivanti da eccezionali situazioni climatiche, con particolare attenzione al settore agricolo, di norma più esposto a questi fenomeni.
Il primo comma dell’articolo in esame, con riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), “disattiva” i limiti di durata di 52 settimane di cui all’art. 12 commi 2 e 3 del DLgs. 148/2015, per le situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), che si verifichino dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, anche in relazione a imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Inoltre, alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della norma in esame si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale stabilito dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
Infine, per quanto attiene alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA; art. 8 della L. 457/72), è previsto, sempre per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 e in presenza di emergenze climatiche, il ricorso allo strumento di sostegno al reddito per gli operai agricoli sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Il periodo di integrazione non è conteggiato ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno ed è, viceversa, equiparato al periodo lavorativo ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, di cui all’art. 8 della L. 457/72.
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