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Lunedì, 11 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Confermato il contributo alle lavoratrici madri per il 2025

Nel DL 95/2025 convertito introdotte semplificazioni sulle domande per il bonus nido

/ Giada GIANOLA e Daniele SILVESTRO

Lunedì, 11 agosto 2025

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto è stata pubblicata la L. 8 agosto 2025 n. 118, di conversione del DL 95/2025. Non sono previste modifiche di rilievo all’art. 6 del decreto, che ha introdotto, per il solo anno 2025, un contributo di 40 euro mensili per le lavoratrici con figli (c.d. “bonus mamme”), in sostituzione della decontribuzione parziale ex art. 1 commi 219 e 220 della L. 207/2024, quest’ultima rinviata al prossimo anno (si veda “Contributo di 40 euro mensili al posto della decontribuzione parziale 2025” del 2 luglio 2025).

Il contributo riguarda le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/1994 e al DLgs. 103/1996 e la Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/1995). Tali lavoratrici devono avere due figli e il contributo spetta fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, ovvero più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Il contributo è riconosciuto dall’INPS (dietro presentazione di apposita domanda) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Per le lavoratrici con più di due figli il contributo spetta a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Trova conferma anche la norma che prevede un incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale, di cui all’art. 1 comma 186 della L. 232/2016, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2025, 60 milioni di euro per l’anno 2026, 85 milioni di euro per l’anno 2027 e 50 milioni di euro per l’anno 2028 (art. 5 commi 3 e 4).

Invece, tra le novità in materia di lavoro, inserite in sede di conversione, si segnalano le seguenti.
Viene modificato ulteriormente l’art. 19 comma 1 lett. b) del DLgs. 81/2015, estendendo al 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025) il termine entro il quale i datori di lavoro del settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (fermo restando l’assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva).

Viene fornita all’art. 6-bis l’interpretazione autentica del comma 355 dell’art. 1 della L. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il DL 95/2025 convertito stabilisce che tale norma si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 comma 3 lett. a), b) e c), nn. 1 e 3, del DLgs. 65/2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Inoltre si dispone che dal 1° gennaio 2026 la domanda per fruire del bonus nido o del contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione in caso di gravi patologie croniche del minore, presentata dal genitore, valga anche per il futuro in caso di accoglimento, producendo effetti anche per gli anni successivi (previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare).

Un’altra norma di interpretazione autentica riguarda poi il comma 3-bis dell’art. 3 del DLgs. 81/2008. Tale comma si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per quanto concerne la titolarità degli obblighi di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsti dall’art. 18 del DLgs. 81/2008 (art. 6-quater).

Si segnala, infine, un’altra novità riguarda l’inserimento del comma 4-bis all’art. 11-ter del DL 113/2024. Nel dettaglio, al fine di garantire l’integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale in caso di vendita di complessi aziendali, si prevede che l’INAIL – tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale – possa partecipare alla costituzione dei soggetti non profit per l’acquisizione e la gestione dei complessi aziendali operanti nel settore della ricerca nel campo biomedico e dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, la cui vendita è disposta nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. La partecipazione dell’INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 175/2016 (art. 5-bis).

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