Dubbi sull’IRAP dei piani di stock option
Ai fini del tributo regionale il costo iscritto in ciascun esercizio dovrebbe risultare deducibile senza variazioni rispetto al passato
La disciplina dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari del soggetto emittente o di altra società del gruppo (stock option) ha subito una modifica radicale con la legge di bilancio 2025 (art. 1 commi 862 e 863 della L. 207/2024).
Il principio di riferimento (IFRS 2) impone di iscrivere un costo (per la prestazione lavorativa) a fronte di un incremento di equity per le azioni che si prevede di assegnare.
La novità legislativa si risolve in un differimento del momento di rilevanza fiscale del componente negativo. Da una regola di sostanziale derivazione bilancistica (art. 6 del DM 8 giugno 2011) si passa, per i piani rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e successivi, a una deduzione postergata al momento (e a condizioni
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