Concorso nell’ostacolo alle funzioni di vigilanza anche se la condotta non è dell’amministratore
La Cassazione, nella sentenza n. 8290 depositata il 3 marzo scorso, ha precisato che, ai fini della integrazione del concorso nel reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (ex art. 2638 c.c.), non è necessario che il c.d. intraneus (nel caso di specie, il Presidente del CdA) sia l’autore del delitto (ossia colui che ha attuato la condotta fraudolenta).
È sufficiente, invece, che la sua partecipazione sia determinata dalla propria particolare qualità e lo stesso conferisca il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, materiale o morale, attiva o omissiva, alla realizzazione del reato.
Si tratta, infatti, di un delitto meramente “proprio”, mentre solo nei reati propri c.d. “esclusivi” (o “di propria mano”) occorre che il soggetto qualificato (l’intraneus), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato.
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