Prescritto in 10 anni il credito del socio di coop per la cessione di prodotti
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c. si applica solo alle situazioni propriamente organizzative dei rapporti sociali
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5003, depositata il 5 marzo scorso, ha stabilito che il credito vantato dal socio di cooperativa, in adempimento del suo obbligo di conferimento di prodotti, come previsto dal contratto sociale, si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non, invece, nel più breve termine quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c. per i diritti derivanti da rapporti sociali.
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 2949 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, trovando applicazione solo alle situazioni propriamente organizzative dei rapporti sociali e non ai rapporti attinenti, in modo diretto, allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, soggetti invece alla prescrizione ordinaria decennale.
I rapporti sociali per i quali trova applicazione la prescrizione quinquennale si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale (ad esempio, il diritto della cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di denaro quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per il normale funzionamento della società).
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’art. 2949 c.c. quei diritti che originano dagli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre, al pari di ogni altro soggetto.
Con specifico riguardo alle società cooperative di conferimento, come quella in esame, la Suprema Corte riprende un principio già affermato, secondo cui “il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, «exceptio inadimpleti contractus» ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell’esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo” (Cass. n. 23606/2023).
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