I consulenti del lavoro esaminano le sostitutive sui rinnovi contrattuali
La Fondazione studi ha esaminato i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate anche su maggiorazioni e indennità
Nella giornata di ieri, 6 marzo 2026, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare n. 2 in tema di imposte sostitutive su incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, introdotte, per il solo 2026, dalla L. 199/2025.
La Fondazione studi consulenti del lavoro si concentra sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 2/2026, soprattutto sugli aspetti che hanno suscitato alcune criticità.
Innanzitutto, si ricorda che l’art. 1 commi 10, 11 e 12 della L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (comunale e regionale), pari al 15%, sulle somme corrisposte nel 2026 dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL (per “riposo settimanale” si intende quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica);
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Il lavoratore, per accedere all’imposta, deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
Invece, l’art. 1 comma 7 della L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Ed è proprio su quest’ultima agevolazione che si riscontrano le maggiori criticità. La prima è sicuramente quella del livello di contrattazione collettiva da considerare ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. In merito, l’Agenzia delle Entrate, muovendo dalla Relazione tecnica e dalla Relazione illustrativa alla L. 199/2025, aveva precisato che sono agevolabili solo gli incrementi retributivi derivanti dai CCNL, escludendo pertanto i contratti collettivi di secondo livello.
Altra questione, su cui si è soffermata anche la Fondazione studi consulenti del lavoro, è quella relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva agli incrementi retributivi assorbiti dal superminimo. Su tale punto, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sugli incrementi retributivi. Tuttavia, nella nota n. 5 alla circolare n. 2/2026, l’Agenzia ha evidenziato che i contratti collettivi di lavoro possono prevedere che al dipendente, che nello svolgimento dei propri compiti abbia dimostrato di possedere doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, sia riconosciuto un aumento professionale (c.d. superminimo) di importo minimo lordo mensile per 13 mensilità. Questa specifica contenuta nella nota n. 5 aveva lasciato alcune perplessità circa l’applicazione dell’agevolazione ai soli superminimi individuati dalla contrattazione collettiva o anche ai superminimi individuali.
Secondo la Fondazione studi consulenti del lavoro tale specifica è esemplificativa e, di conseguenza, l’imposta sostitutiva troverebbe applicazione in caso di superminimo sia collettivo sia individuale.
Altro aspetto sotto la lente della Fondazione studi riguarda l’ambito applicativo. L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la 13° e la 14°. Sono, inoltre, inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dagli incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). In merito, in assenza di chiarimenti, la Fondazione studi ritiene le ferie tra le tipologie di assenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.
Entrambe le imposte sostitutive sono limitate al 2026. In altre parole, sono agevolabili solo gli incrementi, le indennità e maggiorazioni corrisposti al lavoratore dipendente nel periodo di imposta 2026. Resta fermo, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 2/2026, il principio di cassa allargato ex art. 51 comma 1 del TUIR. Di conseguenza, rientrano nell’ambito applicativo di entrambe le imposte sostitutive anche gli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2027 ma riferiti al 2026.
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