Si rafforza l’orientamento sulla solidarietà della confisca nei reati tributari
Non applicabile la regola delle Sezioni Unite nel caso di indebita compensazione
La giurisprudenza penale sta orientandosi nel ritenere che, in tema di reati tributari commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente possa essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose.
Ciò viene motivato sulla base della natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, nonché sulla base della struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (sul punto cfr. Cass. n. 6287/2026, si veda “Nel reato tributario torna attuale il principio di solidarietà della confisca” del 27 febbraio).
Si muove nella stessa direzione la sentenza della Cassazione n. 8773, depositata il 5 marzo, ribadendo che tale orientamento non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 13783/2025, relativamente alla ripartizione individualizzata del profitto nei casi di concorso di persone.
Secondo queste sentenze, infatti, il principio enunciato dalle citate Sezioni Unite non è automaticamente estensibile ai casi di sequestro per equivalente avente a oggetto un profitto “da risparmio di spesa”, in particolare nei reati tributari ex art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000, perché la struttura del profitto, la funzione della confisca e i vincoli costituzionali, CEDU e Ue sulla proporzionalità e sul ne bis in idem impongono criteri di imputazione diversi rispetto alle ipotesi di profitto accrescitivo, che, consistendo in una acquisizione patrimoniale positiva (denaro o altra utilità) che entra nel patrimonio del concorrente, è suscettibile di “misurazione individuale”.
In altre parole, il criterio enunciato dal supremo consesso presuppone che il profitto sia ontologicamente frazionabile in “quote” riferibili a singoli soggetti, perché si tratta di un incremento economicamente misurabile, materiale o fungibile, che passa, in tutto o in parte, attraverso i conti o i beni del concorrente. In quell’ipotesi, la ricostruzione della Cassazione poggia su passaggi motivazionali che assumono la concreta acquisizione patrimoniale da parte dei coimputati e si interrogano sulla prova di quanto ciascuno abbia effettivamente incamerato, non sulla mera riduzione di un’esposizione debitoria verso l’Erario.
Diversamente, nei reati tributari – e in particolare nel delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti– la giurisprudenza di legittimità ha consolidato la nozione di profitto confiscabile come “risparmio di spesa” corrispondente all’imposta non versata, ai contributi non corrisposti o, più in generale, a qualsiasi vantaggio economico derivante dalla riduzione dell’esposizione tributaria. Tale concezione si innesta sulle previsioni dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, che rende obbligatoria la confisca del prezzo o del profitto del reato (ed eventualmente per equivalente) nei limiti in cui non si tratti di beni appartenenti a terzo estraneo.
In questo schema, il “profitto” non si manifesta come incremento patrimoniale autonomo e materialmente reperibile, ma come mancata uscita: esso coincide con l’ammontare delle somme che il contribuente avrebbe dovuto versare e che, per effetto della condotta illecita, rimangono nella sua disponibilità, pur non trattandosi di “nuovo denaro” affluito sul patrimonio.
In definitiva, la sentenza in commento ritiene che far operare la regola della ripartizione pro quota del risparmio d’imposta tra i concorrenti, nel caso del reato di indebita compensazione, significherebbe “forzare la natura stessa del profitto tributario, trasformando un vantaggio unitario, incentrato sul rapporto obbligatorio col Fisco, in una pluralità di arricchimenti individuali che spesso non hanno alcun riscontro economico concreto”.
Ciò anche sulla base del fatto che la confisca per equivalente in materia tributaria, specie quando colpisce il risparmio di spesa – spiega la Cassazione – ha natura sostanzialmente punitiva e, come tale, “deve rispettare i principi di proporzionalità e di ne bis in idem sanciti sia dalla CEDU (art. 7, art. 1 Protocollo n. 1, art. 4 Protocollo n. 7) sia dal diritto dell’Unione (artt. 49 e 50 della Carta di Nizza, art. 325 TFUE)”.
La Cassazione precisa ancora che il principio solidaristico ex art. 110 c.p. è applicabile – e anzi necessario – quando la confisca per equivalente del profitto “da risparmio di spesa” colpisce l’amministratore dell’ente che ha effettivamente conseguito il vantaggio fiscale, perché il profitto è unitario, radicato nel patrimonio del soggetto passivo d’imposta, e la posizione dell’amministratore è di compartecipe necessario alla realizzazione di quel risultato, sul quale grava l’intero debito di “restituzione” in chiave punitiva e riequilibratrice.
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