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IMPRESA

Relazione di attestazione da adeguare alle modifiche del concordato

L’aumento del valore di liquidazione è funzionale al voto dei creditori

/ Marco PEZZETTA

Martedì, 10 marzo 2026

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5258 depositata ieri, ha preso in esame l’articolata vicenda di un concordato preventivo in continuità in seno al quale era oggetto di discussione (inter alia) la corretta determinazione del valore di liquidazione del patrimonio della società debitrice ai fini del raffronto con il valore garantito ai creditori dalla proposta concordataria.

Nel caso in esame, in particolare, emergeva che la società in concordato, successivamente al deposito della relazione del professionista indipendente ex art. 161 del RD 267/42, aveva ottenuto accreditamento (da parte del Servizio sanitario nazionale) per l’ampliamento della propria operatività.

I ricorrenti, nell’impugnare il provvedimento del Tribunale che aveva disposto l’omologazione del concordato, avevano sostenuto che l’accreditamento in parola avrebbe dovuto essere riflesso sul valore di liquidazione, in ragione, in particolare, dell’incremento degli asset intangibili e dell’avviamento che da esso erano derivati e che, quindi, i creditori non avevano avuto modo di esprimere in modo consapevolmente informato la propria preferenza per la proposta concordataria.

La Corte d’Appello adita aveva accolto il ricorso, revocando il decreto di omologazione e ritenendo rilevante la circostanza che di tale accreditamento e dei suoi riflessi sul valore di liquidazione il professionista non avesse tenuto debito conto; tale sopravvenuto elemento, invece, era capace di aumentare il valore dell’azienda e la sua appetibilità nell’ipotesi di vendita in sede di liquidazione.

Dell’avvenuto accreditamento che apriva nuove e più ampie prospettive di business, in realtà, il professionista indipendente aveva tenuto conto in una propria relazione integrativa, depositata a seguito della modifica della originaria proposta, rappresentando come il debitore avesse messo a disposizione dei creditori i maggiori flussi di cassa della continuità aziendale, ad incremento della percentuale di soddisfo precedentemente contemplata. Tale previsione era stata peraltro ritenuta rafforzativa della convenienza della proposta concordataria da parte dei commissari giudiziali, proprio in ragione del fatto che i maggiori flussi di reddito della continuità avrebbero potuto soddisfare meglio o più rapidamente i creditori. La valutazione dei professionisti si era però fermata a tale asserzione, senza una stima puntuale dei maggiori flussi di cassa ragionevolmente ritraibili da tale nuova area d’affari e senza neppure una quantificazione del valore attuale di tali flussi a incremento dell’attivo liquidatorio, posta la possibile, anche se non certa, cessione dell’azienda in esercizio nell’ambito del fallimento.

Altri creditori, quindi, proponevano appello avverso il provvedimento del giudice di secondo grado avanti alla Cassazione che ha, infine, disposto il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni della Corte d’Appello di revoca del provvedimento di omologazione.

Ci si chiede, quindi, in che termini le modifiche sopravvenute (rispetto al momento del deposito della proposta di concordato) alla situazione e alle prospettive della società debitrice debbano essere correttamente riflesse nella relazione di attestazione e nel parere del commissario giudiziale. I giudici di legittimità hanno, sul punto, ritenuto che tali documenti non siano idonei a consentire un voto consapevole dei creditori nella misura in cui non diano puntualmente (e non genericamente) conto anche degli atti e dei fatti che abbiano determinato una modifica non marginale della consistenza dell’attivo e del passivo concordatario dopo il deposito della proposta originaria.

Né, d’altro canto, può ritenersi che il giudice di merito debba procedere direttamente al controllo della regolarità e della attendibilità delle scritture contabili, in quanto le valutazioni che esso deve formulare attengono alla completezza dei dati aziendali e alla comprensibilità dei criteri in base ai quali il professionista indipendente ha espresso i propri giudizi, così che possa essere acclarata la correttezza delle informazioni fornite ai creditori. Nel caso in esame, quindi, la società proponente – e il professionista indipendente da essa incaricato – avrebbe dovuto fornire una stima attendibile, fondata su dati tecnici, delle conseguenze derivanti dal sopravvenuto accreditamento, dimostrando se e in che termini esso avesse (o meno) avuto rilievo sul valore degli asset intangibili e dell’avviamento e, quindi, sul valore di liquidazione dell’azienda in esercizio. L’assenza (o la genericità) delle valutazioni espresse al riguardo ha, in realtà, comportato la conseguenza della impossibilità per il Tribunale di verificare, sotto il profilo della completezza dei dati e della comprensibilità dei criteri di giudizio, la veridicità dei dati aziendali attestati dal professionista.

Tale situazione di deficit informativo, infine, finisce per precludere l’omologazione, qualora la proposta concordataria non sia stata approvata da tutti i creditori, mediante cram down, sia “meramente” fiscale, (come disciplinato, ratione temporis per i fatti di causa, dal RD 267/42), che, si ritiene, della ristrutturazione traversale di cui all’art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019.

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