Proroga in vista per la dichiarazione di recupero ICI 2006-2011 degli ENC
Sono stati inoltre istituiti i codici tributo per il versamento delle somme oggetto di recupero
L’art. 16-bis del DL 131/2024 e il DPCM 23 dicembre 2025 disciplinano il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (come attività didattiche, ricettive, ecc.) con modalità tuttavia commerciali (si veda l’apposita Scheda di Aggiornamento).
In ottemperanza a tale disciplina, gli enti non commerciali con i requisiti di cui al citato art. 16-bis del DL 131/2024 sono obbligati a presentare l’apposita dichiarazione per il recupero dell’ICI, unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011, facendo riferimento al modello e alle istruzioni di cui al DM 4 febbraio 2026.
Il termine per la presentazione della dichiarazione risulta attualmente fissato al 31 marzo 2026, ma si prospetta una proroga. Nella seduta di ieri, 24 marzo 2026, infatti, la Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM che prevede il differimento al 30 settembre 2026 del termine per la presentazione.
Detta proroga pare opportuna in quanto, benché la dichiarazione per il recupero dell’ICI 2006-2011 vada trasmessa esclusivamente con i servizi telematici Entratel o Fisconline, a oggi manca un software ministeriale per la predisposizione (gratuita) della dichiarazione.
Giova ricordare, in ogni caso, che devono presentare la dichiarazione per il recupero dell’ICI 2006-2011 solo gli ENC che, in almeno uno degli anni 2012 o 2013:
- hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000 euro annui;
- o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000 euro annui per le medesime imposte ed annualità.
In attesa di opportuni chiarimenti, parrebbe corretto (nonché prudenziale) ritenere che la soglia dei 50.000 euro sia “unitaria” e vada riscontrata con riguardo all’importo complessivamente dovuto a titolo di IMU/TASI per tutti gli immobili posseduti in Italia negli anni 2012 o 2013: tale soluzione interpretativa pare coerente con il fatto che anche la dichiarazione per il recupero ICI 2006-2011 è unica per tutti gli immobili posseduti in Italia negli anni interessati.
Peraltro, sempre ieri, 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’ICI oggetto di recupero, da effettuare mediante modello F24 (o F24 “Enti pubblici” - F24EP), secondo le disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Non sono comunque tenuti al versamento gli ENC che presentano le condizioni di esonero individuate dall’art. 16-bis comma 2 del DL 131/2024 (da indicare in dichiarazione), come, ad esempio, il rispetto delle soglie “de minimis” in vigore nell’anno cui si riferisce l’ICI da recuperare.
Il versamento va effettuato entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. Il termine per il versamento è dunque attualmente fissato al 30 aprile 2026, fermo restando il conseguente slittamento al 30 ottobre 2026 nel caso sia disposta la predetta proroga per la presentazione della dichiarazione.
Gli importi dovuti vanno versati a favore dei Comuni dove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero (come indicato nel quadro E della dichiarazione).
Per la determinazione degli importi oggetto di recupero (che l’ENC deve indicare in dichiarazione) va adottata una regola “ibrida”. Infatti, per un verso, la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota da applicare sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’ICI recuperata (se non è individuabile l’aliquota stabilita per tale anno, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille); tuttavia, con riguardo a tutti gli altri elementi, va applicata la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013.
Dunque, l’ICI oggetto di recupero va calcolata tenendo conto dell’art. 91-bis comma 1 del DL 1/2012 e del DM 200/2012, che hanno circoscritto l’esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali (in caso di utilizzo “misto” dell’immobile, va applicato il criterio proporzionale di cui all’art. 5 del DM 200/2012).
All’importo così ottenuto devono poi essere applicati gli interessi, da calcolare utilizzando esclusivamente l’applicazione web disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, e che decorrono fino alla data di presentazione della dichiarazione o, in caso di rateazione del versamento, fino al 31 marzo 2026 (o alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).
Se le somme oggetto di recupero (comprensive di interessi) sono superiori ai 100.000 euro, l’ente non commerciale può chiedere la rateizzazione del versamento in quattro quote trimestrali di pari importo (tale scelta va indicata compilando il quadro D della dichiarazione).
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