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CONTABILITÀ

OIC 30 come riferimento tecnico per tutti i bilanci infrannuali

Il principio contabile può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2025

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Martedì, 17 marzo 2026

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Il principio contabile OIC 30, recentemente aggiornato dall’Organismo italiano di Contabilità, disciplina i criteri di redazione dei bilanci intermedi predisposti dalle società che sono tenute per legge, oppure scelgono volontariamente, di pubblicare bilanci infrannuali.

L’ambito di applicazione del principio è quindi circoscritto ai bilanci intermedi destinati alla pubblicazione.
Il principio si concentra sui profili tecnico-contabili relativi alla redazione del bilancio intermedio, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e valutazione delle poste, alla determinazione del risultato economico infrannuale e alla continuità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio d’esercizio.

L’OIC 30 non disciplina, invece, il contenuto delle situazioni contabili richieste da specifiche norme di legge. È il caso, ad esempio, delle situazioni patrimoniali che devono essere predisposte ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. in presenza di perdite rilevanti del capitale sociale.

Il principio precisa tuttavia (sub “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”) che gli amministratori possono comunque utilizzare l’OIC 30 come riferimento tecnico per la loro redazione.
La prima applicazione dell’OIC 30 è prevista per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ma è consentita l’applicazione anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
Si tratta di disposizioni che seguono l’impostazione generale prevista per i cambiamenti di principi contabili.
Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio devono, infatti, essere rilevati retroattivamente secondo quanto previsto dall’OIC 29.

Nella specie, il principio introduce tuttavia una semplificazione: la società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.

Nel caso di imprese che non hanno mai predisposto in precedenza situazioni contabili infrannuali strutturate secondo i criteri di un bilancio intermedio, la ricostruzione dei dati comparativi potrebbe risultare onerosa. La possibilità di omettere tali informazioni consente quindi di semplificare la prima applicazione del principio, riducendo gli oneri.
Se si osserva la prassi professionale, emerge peraltro un aspetto particolarmente interessante. La predisposizione di bilanci infrannuali è molto frequente anche nelle società non quotate e non soggette a obblighi di informativa periodica.

Tra i casi più ricorrenti si possono ricordare:
- operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni o conferimenti;
- modifiche della compagine sociale, ad esempio ingresso o recesso di soci;
- verifiche della continuità aziendale o degli equilibri di gestione;
- informativa periodica agli organi di controllo prevista dall’art. 2381 c.c.;
- monitoraggio dell’andamento della gestione nell’ambito degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.;
- richieste degli istituti di credito nell’ambito di operazioni di finanziamento;
- operazioni di ristrutturazione del debito.

In tutte queste situazioni emerge l’esigenza di predisporre una situazione contabile aggiornata nel corso dell’esercizio, che consenta di rappresentare correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Pur non essendo formalmente destinato a disciplinare tali documenti, l’OIC 30 rappresenta nella pratica il principale riferimento tecnico specifico per la redazione dei bilanci infrannuali.
Per questo motivo, anche quando il bilancio infrannuale non è destinato alla pubblicazione, il principio contabile costituisce comunque il modello tecnico di riferimento.

Il redattore dovrà tuttavia valutare, in relazione alla finalità del bilancio infrannuale, come applicare in modo coerente i criteri del principio contabile, tenendo conto della funzione informativa del documento.

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