Per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie aumenti per 750 euro nel triennio
Prevista un’agevolazione per le aziende che assumono o nominano un nuovo dirigente
La tornata dei rinnovi contrattuali relativi ai lavoratori con inquadramento dirigenziale prosegue con l’Accordo 12 marzo 2026, applicabile ai dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, delle agenzie aeree e dei mediatori marittimi (codice CNEL I491), con cui ManagerItalia e Federagenti hanno rinnovato fino al 31 dicembre 2028 la disciplina derivante dal CCNL 31 ottobre 2014, come già rinnovata da ultimo dall’Accordo 27 ottobre 2023 (si veda “Da dicembre aumenti economici per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie” del 7 novembre 2023).
Sul piano economico si segnala la previsione di incrementi retributivi complessivi pari a 750 euro, distribuiti in 3 quote da 250 euro ciascuna spettanti dalle decorrenze del prossimo mese di aprile e poi da gennaio 2027 e da gennaio 2028. A far data da aprile 2026 la retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti di assunzione o nomina successiva al 12 marzo 2026 non potrà essere inferiore a 4.050 euro mensili. Limitatamente al primo dei tre suddetti incrementi le Parti hanno previsto l’assorbibilità da parte di incrementi retributivi concessi dalle imprese successivamente al 31 marzo 2025, a eccezione di quelli accompagnati da clausola espressa di non assorbibilità.
È prevista anche per il mese di maggio 2026 la corresponsione di un importo non assorbibile pari a 700 euro a titolo di elemento forfetario una tantum, da considerare a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale costituito dal primo trimestre 2026. Nei confronti dei dirigenti il cui rapporto di lavoro cessi antecedentemente al 30 maggio 2026, tale una tantum dovrà essere corrisposta contestualmente al trattamento di fine rapporto.
In tema di welfare aziendale le Parti hanno incrementato da 1.500 a 2.000 euro annui il credito da mettere a disposizione di ciascun dirigente all’interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione management per il terziario (CFMT) destinato a servizi previsti dal welfare contrattuale. Come già previsto, tale valore dovrà essere riconosciuto pro quota per i dirigenti assunti o nominati in corso d’anno (anche con contratto a tempo determinato), mentre non dovrà essere oggetto di riproporzionamento per i dirigenti con contratto a tempo parziale. Il dirigente che alla fine di un anno solare abbia un residuo di fruizione dell’importo messo a sua disposizione nell’anno potrà optare per la sua destinazione al Fondo Mario Negri, o altrimenti lo stesso gli verrà riaccreditato per l’anno solare successivo.
Per l’intero triennio di vigenza dell’Accordo il contributo annuo a carico del datore di lavoro sarà pari a 308 euro, mentre quello conto dirigente sarà di 148 euro.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, il contributo integrativo a carico dell’azienda nei confronti del Fondo Mario Negri dal 1° gennaio 2026 passa dal 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua; successivamente aumenterà al 2,57% dal 1° gennaio 2027 e al 2,62% dal 1° gennaio 2028. È stata anche elevata dall’1% al 2% la quota a carico del dirigente a titolo di contributo ordinario.
Per quanto concerne invece la copertura “Infortuni” fornita dall’Associazione Mario Pastore, con decorrenza dal contributo relativo al primo trimestre 2026, il cui pagamento andrà in scadenza il prossimo 10 aprile, il premio passerà da 560 a 770 euro annui per dirigente assicurato, con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta prevista a carico del dirigente, si attesterà a 5.531,26 euro. Contestualmente viene eliminata la franchigia del 3% per il caso di invalidità permanente parziale, già introdotta dal precedente Accordo 23 dicembre 2025, che pertanto deve ritenersi operativa per il solo periodo di assicurazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
Viene ridefinita la disciplina delle agevolazioni contributive relative al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, connesse alle nuove assunzioni o alle nomine di dirigenti (art. 29 del CCNL). Tali agevolazioni, a far data dal 1° aprile, non saranno più riconducibili all’età anagrafica del dirigente, competeranno una sola volta nell’arco della carriera lavorativa e potranno avere una durata massima di 2 anni, elevati a 3 solo nel caso dei contratti a termine c.d. di “invecchiamento attivo” stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo.
Inoltre, è prevista in via sperimentale una nuova forma di agevolazione (non cumulabile con le altre previste dal CCNL) sui versamenti al Fondo Mario Negri, riservata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a far data dal 1° aprile 2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione si traduce in un contributo ordinario di 300 euro annui e nella mancanza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente.
Si segnala infine che da aprile il contributo al CFMT per l’outplacement si riduce da 2.500 a 2.000 euro, con spettanza estesa anche ai dirigenti il cui rapporto sia cessato per risoluzione consensuale, purché under 64.
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