Per le questioni complesse il commercialista risponde solo se c’è colpa grave
Il solo invio della dichiarazione con costi indeducibili raramente lo espone a responsabilità
Ha suscitato un certo dibattito, e anche proteste, specie per i professionisti che abitualmente trasmettono le dichiarazioni fiscali per conto dei loro clienti, l’ordinanza n. 5635/2026, con cui la Cassazione ha stabilito che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97 sussiste quando “compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie”.
Tale responsabilità non viene meno per il fatto che la dichiarazione non è stata predisposta dal medesimo “implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge”.
Appare quindi importante cercare di contestualizzare bene il principio espresso onde evitare eccessivi allarmismi, in attesa che la Corte di Cassazione, magari, puntualizzi il principio.
Il professionista, sulla base delle regole generali, può essere tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative non solo qualora sia “direttamente” responsabile della violazione commessa, ma anche laddove lo sia ma in concorso con il contribuente.
Premesso ciò, l’irrogazione della sanzione al professionista in concorso con il contribuente ex art. 9 del DLgs. 472/97 impone che il primo abbia dato un apporto materiale e/o psicologico alla realizzazione dell’illecito.
Si consideri poi che, laddove si tratti di società, l’art. 7 del DL 269/2003 stabilisce che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
In tale caso la giurisprudenza di legittimità ha escluso la responsabilità del professionista o della persona fisica concorrente, salvo il caso in cui la società sia stata artificiosamente costituita quale mero schermo (Cass. 6 maggio 2022 n. 14364).
Si è altresì precisato che la responsabilità della persona fisica deve ritenersi esclusa anche quando questa sia soggetto terzo rispetto all’ente, salvo sia dimostrato un interesse proprio nella violazione consistente in un vantaggio personale (Cass. 13 novembre 2020 n. 25757). Altre pronunce hanno sancito, invece, come non sia necessario che si dimostri il perseguimento di un beneficio diverso dal compenso, che al massimo può valere come elemento indiziario (Cass. 25 luglio 2024 n. 20697 e 25 marzo 2025 n. 7948).
Escludendo i suddetti casi di frodi, l’art. 5 del DLgs. 472/97 sulla colpevolezza al comma 1 stabilisce che “Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”.
La colpa grave si determina “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo” (art. 5 comma 3 del DLgs. 472/97).
Tale normativa serve per contestualizzare il principio dell’ordinanza del 12 marzo 2026 n. 5635.
La sanzione è stata comminata in concorso in quanto, sebbene la dichiarazione fosse stata solo trasmessa dal professionista che teneva la contabilità, erano stati portati in deduzione per l’intero ammontare i costi per gli acquisti di carburante, senza rispettare le percentuali imposte dalla legge.
Peraltro, emergeva “ripetitività e sistematicità, per più anni, di illeciti tributari aventi la medesima natura, tutti compiuti da clienti del (...)” professionista, il che “costituiva valido elemento presuntivo della consapevolezza da parte di quest’ultimo delle violazioni commesse”. Tali circostanze sono rivelatrici del fatto che si è ben lontani da una responsabilità emergente nello svolgimento dell’ordinaria attività di consulenza tributaria, in cui rientra anche l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie, per omessa diligenza sic et simpliciter.
E nemmeno si può parlare di responsabilità oggettiva.
Non si può quindi sostenere che il professionista che trasmetta una dichiarazione dei redditi o IVA sia in automatico sanzionabile per qualsiasi violazione. Se si tratta di questioni complesse, cosa non rara nel sistema fiscale, egli risponde non solo se ci sono i presupposti per il concorso di persone, ma solo se è presente la colpa grave.
Ove, di contro, non si tratti di questioni particolarmente complesse occorre pur sempre che l’ente creditore dimostri i presupposti per il concorso di persone. Presupposti che, a nostro avviso, non possono ritenersi automaticamente sussistenti solo per il fatto di avere trasmesso la dichiarazione.
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