Se il commercialista è un presidio di legalità fiscale, servono competenze riservate
Gentile Redazione,
l’ordinanza n. 5638 del 2026 della Corte di Cassazione ha riportato al centro del dibattito il tema della responsabilità del professionista nell’ambito delle violazioni tributarie del contribuente. La decisione affronta il tema del possibile concorso del commercialista nell’illecito fiscale e lo fa con un’impostazione che, pur muovendosi nel solco dei principi del sistema sanzionatorio tributario, merita alcune riflessioni più ampie sul ruolo della professione nel sistema fiscale.
La Corte afferma, in sostanza, che il commercialista non può considerarsi automaticamente estraneo alla violazione solo perché non ha materialmente redatto la dichiarazione. Quando il professionista è coinvolto nella gestione contabile o nella trasmissione degli adempimenti fiscali, il suo contributo tecnico può assumere rilievo ai fini del concorso nell’illecito qualora abbia concretamente agevolato la realizzazione della violazione.
Il principio non è nuovo nel sistema tributario. Il concorso di persone nell’illecito amministrativo è previsto da tempo dal DLgs. 472/1997 e rappresenta uno strumento necessario per evitare che comportamenti illeciti possano essere realizzati attraverso la cooperazione di più soggetti.
Tuttavia, l’ordinanza solleva una questione più ampia: quale sia oggi il ruolo del commercialista nel funzionamento concreto del sistema fiscale.
Nel sistema tributario italiano la figura del commercialista rappresenta molto più di un semplice consulente tecnico. Attraverso l’attività quotidiana degli studi professionali passa una parte significativa degli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti. Il commercialista traduce la complessità della normativa tributaria in procedure operative, assiste il contribuente nella gestione degli obblighi fiscali e svolge spesso una funzione di mediazione tecnica tra cittadino e amministrazione finanziaria.
In questo senso la professione costituisce un vero e proprio presidio diffuso di legalità economica e fiscale, ma anche un elemento di equilibrio sociale nel rapporto tra contribuente, impresa e pubblica amministrazione.
Se la giurisprudenza tende ad attribuire al professionista un ruolo sempre più incisivo nella prevenzione e nel controllo della correttezza fiscale del contribuente, fino a ipotizzare forme di responsabilità concorrente nell’illecito tributario, diventa allora inevitabile interrogarsi sulla coerenza complessiva di questo assetto.
Il tema non riguarda la possibilità di sanzionare il professionista che partecipi consapevolmente alla realizzazione di una violazione fiscale. Un simile principio è già previsto dal sistema e risponde a evidenti esigenze di tutela della legalità.
La questione riguarda piuttosto il rapporto tra responsabilità e riconoscimento del ruolo professionale.
Se al commercialista viene progressivamente attribuita una funzione sempre più rilevante nel presidio della correttezza fiscale del contribuente, allora appare ragionevole interrogarsi anche sul livello di riconoscimento che l’ordinamento attribuisce alla professione nel sistema tributario.
In particolare, potrebbe aprirsi una riflessione sulla opportunità di individuare con maggiore chiarezza alcune attività tipiche o riservate nell’ambito della consulenza e degli adempimenti fiscali, soprattutto quando tali attività comportano responsabilità professionali rilevanti.
In un sistema fiscale complesso come quello italiano, il commercialista rappresenta infatti uno dei principali punti di raccordo tra sfera privata e sfera pubblica. Attraverso la consulenza professionale si realizza quotidianamente un processo di traduzione delle norme tributarie nella realtà operativa delle imprese e dei contribuenti.
È proprio per questo che la questione sollevata dall’ordinanza della Cassazione non riguarda soltanto la responsabilità del singolo professionista, ma il modo in cui l’ordinamento intende configurare il ruolo della consulenza fiscale nel sistema tributario.
Se il commercialista è chiamato a svolgere una funzione sempre più centrale nel presidio della legalità fiscale e nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, allora diventa necessario costruire un equilibrio coerente tra responsabilità professionale, riconoscimento ordinamentale e funzione sociale della professione.
Alberto-Maria Camilotti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
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