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Lunedì, 30 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Valido il patto di prova che per le mansioni rinvia alle declaratorie del CCNL

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 30 marzo 2026

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Il patto di prova deve risultare da atto scritto e contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, a pena di nullità.

In ogni caso, con riferimento alla specificazione delle mansioni, la giurisprudenza ammette la possibilità per i datori di lavoro di indicare le mansioni oggetto della prova mediante il rinvio alle declaratorie contenute nel contratto collettivo applicato al rapporto. Il richiamo, in questi casi, deve però essere sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, in modo da consentire al lavoratore di conoscere l’oggetto della prova (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 15326/2025).

Come infatti precisato dalla Cassazione, il riferimento al sistema classificatorio operato dalla contrattazione collettiva rispetta il requisito della specificità quando venga fatto alla nozione più dettagliata. Pertanto, nel caso in cui la categoria di un determinato livello contrattuale accorpi una pluralità di profili, ai fini della validità del patto non basta l’indicazione della sola categoria, ma è richiesta l’indicazione del singolo profilo al quale le mansioni si riferiscono (cfr. Cass. n. 5881/2023).

La Cassazione, con riguardo, ad esempio, al lavoro intellettuale, ha da tempo affermato che le mansioni oggetto di prova non devono per forza essere indicate in modo dettagliato, in quanto il patto di prova è valido anche quando tali mansioni risultino determinabili in base alla formula adoperata dalle parti nel documento contrattuale (cfr. Cass. n. 17591/2014; Cass. n. 1957/2011).

Lo ha di recente ribadito la Corte d’Appello di Brescia che, con la decisione n. 44/2026, si è pronunciata sul caso di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, con un periodo di prova di sei mesi, come quadro inquadrato nel livello VIII del CCNL Tessile Abbigliamento Industria, con posizione di “Marketing and Communication Manager” e obbligo di riferire all’“Amministratore con delega mercati e prodotto”.

L’azienda aveva esercitato il recesso a causa del mancato superamento della prova. In particolare, la sperimentazione dell’attività affidata al lavoratore di “Marketing and Communication Manager” aveva dato esito negativo.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’indicazione delle mansioni affidate al lavoratore non fosse desumibile né dall’inquadramento nel livello VIII del CCNL né dalla posizione attribuita, che non era menzionata nel CCNL stesso. I giudici di secondo grado, invece, nel riformare la pronuncia resa in primo grado, hanno ritenuto l’indicazione delle mansioni affidate al lavoratore contenuta nel contratto tra le parti sufficientemente precisa e tale da consentirgli di conoscere l’oggetto della prova.

La Corte d’Appello di Brescia ha chiarito che l’espressione “Marketing and Communication Manager” contiene termini di uso comune, il cui significato è generalmente noto e, comunque, comprensibile soprattutto da parte di chi, come il lavoratore, vanti un’esperienza pluriennale nel settore del marketing (nel CV, infatti, lo stesso aveva dichiarato di avere già ricoperto ruoli identici o analoghi per altri datori di lavoro).

Nella citata sentenza, inoltre, si è evidenziato come il lavoratore fosse stato messo nelle condizioni di conoscere l’oggetto della prova, facilmente desumibile combinando il riferimento all’attività di “Marketing and Communication Manager” con le indicazioni contenute nella declaratoria del CCNL in riferimento al livello VIII del CCNL.

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