Reintegro dubbio con il recesso in periodo di prova non valido
Incertezze della giurisprudenza di merito sulle conseguenze dell’invalidità del patto nel caso del recesso da un contratto a tutele crescenti
La disciplina sul contratto a tutele crescenti di cui al DLgs. 23/2015 comincia ad essere oggetto di controversie giudiziali, ma, come spesso accade, le prime decisioni creano una situazione di incertezza, che certo non aiuta gli operatori. Un esempio sono le prime pronunce sulle conseguenze del recesso in periodo di prova, qualora il patto non sia valido.
Un paio di sentenze della fine dello scorso anno hanno riconosciuto il diritto alla reintegrazione ed al pagamento delle mensilità nel frattempo maturate, con il limite massimo di 12 mensilità. In particolare, con sentenza del 16 settembre 2016, il Tribunale di Torino, accertata la nullità di un patto di prova sottoscritto in epoca successiva all’inizio dell’attività lavorativa e la conseguente inapplicabilità dell’art. 2096
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