Il fondo per oneri di smantellamento e ripristino si distingue dal recupero ambientale
Nella giornata di ieri, 24 marzo 2026, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza di una risposta ad una richiesta di chiarimento sul trattamento contabile dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino.
La domanda è stata posta in riferimento ad una società OIC adopter che gestisce stazioni di servizio carburanti e che, in base alla normativa italiana, è obbligata, al termine dell’utilizzo degli impianti stradali di carburante, alla rimozione di tutte le attrezzature, in superficie e interrate, e al ripristino del terreno.
Nella bozza di risposta, in particolare, l’OIC evidenzia la distinzione tra:
- il fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino, che, secondo i documenti OIC 16 e OIC 31, deve essere rilevato in contropartita all’incremento del costo del bene su cui insiste l’obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito, nel momento in cui è assunta l’obbligazione; e,
- il fondo per recupero ambientale, che deve essere rilevato qualora l’operatività dell’impianto abbia provocato un danno ambientale e la società sia obbligata a porvi rimedio.
I commenti sulla bozza di risposta possono essere inviati, entro il 7 aprile 2026, all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.eu.
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