Datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli con iscrizione diretta all’INPS
Tale modalità, prevista dalla L. 34/2026, è subordinata all’attuazione da parte dell’INPS
La L. 34/2026, c.d. Legge annuale sulle piccole e medie imprese, introduce alcune semplificazioni amministrative per le imprese agricole.
In particolare, l’art. 10 comma 3 della L. 34/2026 prevede la possibilità di presentare direttamente all’INPS la domanda di iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori agricoli autonomi.
Più nel dettaglio, la norma stabilisce che l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all’INPS, anziché attraverso la comunicazione unica (ComUnica) di cui all’art. 9 del DL 7/2007 (conv. L. 40/2007). L’Istituto di previdenza dovrà predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento (prevista per il 7 aprile 2026), le modifiche necessarie all’attuazione di tale facoltà.
La novità procedurale non sarà limitata alla sola procedura di iscrizione, ma si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
Come accennato, la facoltà di presentare direttamente all’INPS la domanda di iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli non è immediatamente operativa, essendo subordinata all’attuazione da parte dell’Istituto di previdenza. Ne consegue che, al momento, la domanda di iscrizione deve essere effettuata mediante le attuali modalità.
Con particolare riguardo ai lavoratori agricoli autonomi si ricorda che la domanda di iscrizione alla gestione INPS rappresenta lo strumento con cui gli stessi dichiarano all’Istituto di previdenza la propria situazione aziendale attraverso la descrizione della forma giuridica adottata, del tipo di produzione svolta, dei beni strumentali in dotazione (fondi agricoli, bestiame, macchine, ecc.) e di altri dati e notizie funzionali alla corretta costituzione e gestione del rapporto previdenziale.
Sul punto, si ricorda che con la circ. n. 112/2023, l’INPS ha predisposto nuovi modelli per la domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli ex art. 3 del DPR 476/2001 – oltre che per la denuncia aziendale ex art. 5 del DLgs. 375/93 – con l’intento di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei lavoratori autonomi (nonché dei datori di lavoro) attraverso la realizzazione di un modello di domanda dinamico, in grado di acquisire, verificare e organizzare le informazioni in base a connessioni logiche attivate automaticamente e, quindi, di adattarsi alle caratteristiche del soggetto contribuente, il quale viene guidato e supportato durante tutta la fase di compilazione.
Entrando nel dettaglio, il nuovo modello “logico” di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’agricoltura si compone di:
- 19 quadri nella versione valida per la categoria dei coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare;
- 15 quadri per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Sul punto, l’INPS ha sottolineato che i dati relativi a eventuali attività connesse svolte dagli IAP sono acquisiti nella denuncia aziendale ex art. 5 del DLgs. 375/93 che gli stessi sono tenuti a presentare nella loro qualità di datori di lavoro agricolo.
Sotto il profilo operativo, come evidenziato nella circolare n. 112/2023, le domande dei lavoratori agricoli autonomi sono trasmesse attraverso le modalità previste per il flusso “ComUnica” di cui al DL 7/2007 e secondo le specifiche delle relative regole tecniche di cui al DPCM 6 maggio 2009 (per le denunce aziendali, in alternativa al canale “ComUnica”, è possibile utilizzare direttamente la procedura telematica di iscrizione/variazione accessibile dal portale istituzionale dell’INPS).
Per i lavoratori autonomi l’invio della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale tramite il canale “ComUnica” costituisce – al momento – l’unica modalità di presentazione; tuttavia, come indicato nella circolare n. 112/2023, successivamente all’inoltro del modello, il richiedente riceverà una PEC dall’Istituto con la quale sarà invitato ad accedere al relativo portale affinché possano essere forniti gli ulteriori dati necessari con le logiche e dinamiche della nuova procedura di iscrizione/variazione (illustrata con la circ. n. 112/2023).
La procedura è disponibile sul sito dell’INPS al seguente percorso: Homepage, “Imprese e Liberi Professionisti”, “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività”, “Iscrizione Gestione agricoli autonomi” (messaggio INPS n. 3569/2024).
In ultimo, si ricorda che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti a iscriversi alla Gestione speciale dei lavoratori agricoli autonomi dell’INPS entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 3 del DPR 476/2001).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941