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Investimenti in polizze assicurative fuori dalle sterilizzazioni dell’ACE

La C.G.T. II Lombardia conferma l’orientamento giurisprudenziale in contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate

/ Claudio CARRARA

Venerdì, 22 maggio 2026

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Gli investimenti in polizze assicurative non comportano effetti negativi sul calcolo dell’agevolazione ACE. I giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 767/6/26 del 10 aprile 2026, confermativa della sentenza di primo grado n. 4121/17/24 del 21 ottobre 2024, rigettano con forza l’interpretazione contraria dell’Agenzia delle Entrate, basata sulla risposta a interpello n. 232 del 28 aprile 2022.

L’agevolazione ACE, disciplinata dall’art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3 agosto 2017, poi abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2024, consisteva nella deduzione, ai fini IRES, di un importo commisurato agli incrementi del patrimonio netto “rilevanti” conseguiti dalla società beneficiaria rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010. Ai sensi dell’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011, per i soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione l’incremento patrimoniale rilevante non produceva effetti fino a concorrenza dell’aumento delle consistenze di titoli e valori mobiliari “diversi dalle partecipazioni”. Tale previsione era finalizzata a evitare che gli incrementi patrimoniali agevolabili venissero destinati ad attività di natura meramente finanziaria e speculativa, anziché al rafforzamento della struttura aziendale.

L’art. 5 comma 3 del DM 3 agosto 2017, ai fini della definizione di “titoli e valori mobiliari”, rinviava alla nozione di cui all’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 58/98 (TUF), includendo espressamente anche le quote di OICR. A sua volta, il TUF qualifica come “valori mobiliari” le categorie di strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, indicando, a titolo esemplificativo, azioni e titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito, ulteriori strumenti che consentano di acquistare o vendere i valori mobiliari o che prevedano un regolamento a pronti determinato sulla base di valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti.

Come è evidente, le polizze vita non risultano ricomprese nella nozione di “valori mobiliari” delineata dalla citata disposizione del TUF. Dette polizze rientrano, piuttosto, nella distinta categoria dei “prodotti assicurativi di investimento”, di cui all’art. 1 comma 1 lett. w-bis.3) del TUF, definiti dal Regolamento (Ue) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs). La definizione consente di ricondurre alla categoria “prodotti assicurativi di investimento” i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti alle oscillazioni dei mercati, caratteristica che ricorre tipicamente sia nelle polizze vita di “Ramo I”, sia in quelle di “Ramo III”.

Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate la quale, nella risposta a interpello n. 232/2022, propone un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011 e sostiene che “occorre integrare il rinvio contenuto nell’articolo 5 del D.M. 3 agosto 2017, tenendo conto anche del contenuto dell’articolo 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la finalità delle norme citate è quella di escludere dal beneficio ACE tutti gli investimenti finanziari passivi in titoli e valori mobiliari, e i “prodotti di investimento assicurativi” rientrerebbero fra questi.

La C.G.T. lombarda rigetta con forza questa interpretazione, osservando che la pretesa impositiva dell’ufficio è illegittima, in quanto fondata su condizioni non richieste dalla legge, in violazione della riserva prescritta dall’art. 23 Cost. Un documento di prassi quale la risposta a interpello non può circoscrivere una norma agevolatrice oltre i limiti previsti dal legislatore. Inoltre, “la citata Risposta 232, non può sostituirsi ad una norma di legge ed in aperto contrasto con le disposizioni attuative di rango secondario” che abbiano già definito il perimetro oggettivo degli investimenti rilevanti ai fini della diminuzione della base ACE. In caso contrario, si attribuirebbe di fatto alla prassi amministrativa un improprio potere di integrazione normativa. D’altra parte, se il legislatore avesse inteso ricomprendere tra i decrementi della deduzione ACE anche gli investimenti in polizze assicurative, lo avrebbe previsto espressamente nel decreto attuativo, considerato anche che la lettera w-bis.3) era già in vigore all’emanazione del DM 3 agosto 2017.

Più in generale, appaiono meritevoli di nota anche le argomentazioni poste dalla Corte di Milano laddove si ribadisce che le circolari e gli atti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di diritto e non vincolano né il contribuente, né l’Amministrazione stessa, né il giudice (cfr. Cass. n. 35098/2022). Principio, questo, consolidato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2011, nell’ambito del quale è stato chiarito come le circolari vadano considerate alla stregua di un atto amministrativo unilaterale interno utile, per l’Amministrazione, al fine di indirizzare in modo univoco l’attività degli uffici. È dunque possibile affermare che le circolari non abbiano alcun valore giuridico verso i terzi, ma che conservano una loro utilità come mero strumento di indirizzo interpretativo interno all’Amministrazione.

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