Negli studi professionali aderenti ad Anpit acconti economici da giugno
In luglio andrà corrisposto il primo dei due ratei dell’indennità una tantum
Con Accordo sottoscritto lo scorso 26 maggio le associazioni datoriali Anpit (Associazione nazionale per l’industria e il terziario) e Unica (Unione nazionale italiana delle micro & piccole imprese del commercio, servizi e artigianato), con Cisal in rappresentanza sindacale, hanno previsto l’erogazione di un importo a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) nei confronti del personale dipendente degli studi professionali e agenzie di assicurazione (codice CNEL V720). Tale Accordo interviene nelle more delle trattative per il rinnovo del CCNL 17 gennaio 2023, scaduto il 31 dicembre 2025 (si veda “Negli studi professionali associati Anpit aumenti retributivi dal cedolino di gennaio” del 25 gennaio 2023).
Stando al più recente report periodico del CNEL, aggiornato al 30 giugno 2025 con dati relativi all’anno solare precedente, tale contratto collettivo si applica a 1.320 lavoratori occupati presso 424 studi, che svolgono la propria attività in ambito economico, amministrativo e giuridico (quali commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati e notai), ma anche in ambito tecnico, medico-sanitario e odontoiatrico, come pure in ambito non ordinistico (ad esempio, consulenza HR, sicurezza sul lavoro, ecc.).
In primo luogo le Parti hanno abrogato la disposizione (art. 6 del CCNL) relativa all’indennità di vacanza contrattuale (IVC), introducendo contestualmente la previsione di incrementi retributivi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC).
Conseguentemente, a decorrere dal 1° giugno 2026 i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere i seguenti importi mensili a titolo di AFAC: liv. Q, 166,44 euro; liv. A1, 142,17 euro; liv. A2, 126,22 euro; liv. B1, 113,04 euro; liv. B2, 101,25 euro; liv. C1, 90,85 euro; liv. C2, 83,22 euro; liv. D1, 76,98 euro; liv. D2, 69,35 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1ª cat., 113,04 euro; 2ª cat., 101,25 euro; 3ª cat., 90,85 euro; 4ª cat., 83,22 euro.
Tali importi costituiscono a tutti gli effetti parte della retribuzione mensile lorda del lavoratore e sono utili ai fini della retribuzione differita e del trattamento di fine rapporto.
L’Accordo ha inoltre previsto un’indennità forfetaria una tantum, da erogare nei mesi di luglio e novembre 2026; di seguito i valori di ciascun rateo: liv. Q, 102,42 euro; liv. A1, 87,49 euro; liv. A2, 77,67 euro; liv. B1, 69,56 euro; liv. B2, 62,31 euro; liv. C1, 55,91 euro; liv. C2, 51,21 euro; liv. D1, 47,37 euro; liv. D2, 42,68 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: 1ª cat., 69,56 euro; 2ª cat., 62,31 euro; 3ª cat., 55,91 euro; 4ª cat., 51,21 euro.
Tali importi, che non sono utili ai fini della retribuzione differita e del trattamento di fine rapporto, sono stati determinati a copertura del bimestre di carenza contrattuale compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 2026.
Sia l’AFAC che l’indennità una tantum devono essere corrisposti anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo parziale. Con riferimento ai primi i rispettivi valori devono essere ridotti in relazione all’inquadramento dell’apprendista; mentre nel caso del part time il riproporzionamento deve avvenire in base alla minor durata dell’orario di lavoro in rapporto al normale orario.
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