Occorre una norma di interpretazione autentica sulle sanzioni al professionista
AIDC LAB invita il legislatore a intervenire sulla materia sanzionatoria a tutela dei commercialisti
Dopo i recenti interventi della Cassazione in tema di responsabilità del professionista chiamato a rispondere in concorso con il contribuente per le violazioni tributarie, AIDC LAB, con il documento n. 2/2026, nel prendere posizione sulla questione propone un intervento legislativo al riguardo.
Il riferimento è alle pronunce della Suprema Corte nn. 5635 del 12 marzo, 8845 dell’8 aprile e 11372 del 27 aprile 2026, che a vario titolo hanno valorizzato la sanzione in concorso con il contribuente ex art. 9 del DLgs. 472/97 in ipotesi fraudolente.
Rammentiamo che l’ordinanza n. 5635 ha ravvisato il concorso esterno del commercialista che, seppure tenutario della contabilità del cliente, aveva trasmesso ma non predisposto la dichiarazione dei redditi in cui erano emerse deduzioni eccedenti i limiti di legge.
Successivamente la pronuncia n. 8845 ha ritenuto sussistente il concorso del professionista ex art. 9 del DLgs. 472/97 a seguito dell’apposizione del visto di conformità c.d. leggero infedele in quanto presuppone un obbligo di verifica sostanziale in adempimento del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.
Infine, la decisione n. 11372 con cui la Cassazione ha definito i confini del concorso esterno del professionista anche se non tenutario della contabilità e incaricato della trasmissione della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se la sua azione od omissione è propedeutica ad agevolare la commissione di violazioni tributarie.
AIDC LAB, dopo aver riepilogato brevemente i tratti salienti delle suddette decisioni, mette in luce nel citato documento n. 2/2026 del 4 giugno, la necessità di un intervento legislativo, considerato, peraltro, che la tematica della responsabilità del professionista è approdata in Parlamento mediante interrogazione parlamentare (n. 5-05272 del 15 aprile 2026).
Secondo l’Associazione, infatti, occorre una “norma di interpretazione autentica che sia finalizzata a delimitare, in modo preciso, le condizioni ed i requisiti affinché possa essere invocato il principio sanzionatorio del concorso nei confronti del professionista”.
I principi evidenziati che potrebbero essere alla base della proposta di riforma legislativa sono così riassumibili: necessità di chiamare a rispondere a titolo di concorso il professionista limitatamente al mandato ricevuto; esclusione della possibilità che la mera trasmissione telematica della dichiarazione o di altri atti possa determinare una responsabilità a titolo di concorso o, più in generale, che tale responsabilità possa derivare dalla mera tenuta delle scritture contabili, ovvero per lo svolgimento di attività di assistenza o consulenza.
La proposta di riforma configura l’ipotesi di concorso solo ove “si possa desumere l’esistenza di una condotta commissiva od omissiva specifica, ulteriore rispetto alla mera esecuzione dell’incarico nonché il contributo causale concreto di tale condotta alla partecipazione attiva, alla realizzazione, all’occultamento o all’agevolazione della violazione tributaria commessa dal contribuente”.
In tale modo, si spiega nel documento, ha rilievo la consapevolezza del professionista e il nesso causale tra gli elementi conoscitivi e la specifica violazione.
La richiesta di un intervento legislativo, seppure astrattamente condivisibile alla luce dei plurimi interventi giurisprudenziali, rischia tuttavia di rimanere un auspicio se non accompagnata da un testo di riforma largamente condiviso dalla categoria professionale.
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