Domanda in scadenza per l’una tantum ai lavoratori colpiti dal ciclone Harry
L’importo erogato non concorre alla formazione del reddito
La domanda per richiedere l’indennità una tantum ex art. 6 del DL 25/2026 può essere presentata all’INPS dai lavoratori dei territori colpiti dal ciclone Harry entro il 20 giugno 2026 (circ. INPS 7 maggio 2026 n. 53).
Si ricorda che i destinatari dell’indennità sono:
- i collaboratori coordinati e continuativi (rientrano i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata INPS, alla Gestione separata INPGI e alla Gestione separata dell’ENPAPI, nonché tutti i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 o le gestioni dell’INPS, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. “venditori porta a porta”);
- gli artigiani, i commercianti e i lavoratori agricoli autonomi iscritti all’apposita gestione INPS (compresi gli iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori);
- pescatori autonomi ex L. 250/58;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici), nonché professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.
Oltre all’iscrizione alla gestione previdenziale obbligatoria, i suddetti destinatari dovevano essere, alla data del 18 gennaio 2026, residenti o domiciliati o dovevano operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati dal 18 gennaio 2026 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza) e hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici (l’attività doveva essere stata già avviata alla data del 18 gennaio 2026).
L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, con importo massimo erogabile di 3.000 euro. L’importo non concorre a formare il reddito.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito servizio presente nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile richiedere l’indennità tramite i patronati o il servizio Contact Center Multicanale.
In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare il periodo o i periodi dove l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
Inoltre, il lavoratore richiedente è tenuto a fornire una serie di dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, ovverosia:
- di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dalla norma;
- di essere residente/domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei Comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di svolgere alla data del 18 gennaio 2026 l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei citati Comuni;
- di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere alla data del 18 gennaio 2026 attività lavorativa prevalentemente in uno dei citati Comuni;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.
È possibile presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.
L’indennità una tantum verrà corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda e dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Se viene verificata l’assenza dei requisiti successivamente all’erogazione dell’importo, l’INPS avvierà la procedura di recupero, ferme restando le sanzioni, anche penali.
In caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame avverso il relativo provvedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione (il termine non è perentorio). Nell’istanza di riesame occorrerà indicare le motivazioni, le informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto.
Avverso il provvedimento di reiezione, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
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