Royalties daziate anche per controllo di qualità
Se avvalorato, l’orientamento della Cassazione comporterebbe l’inclusione tout court delle royalties nel valore doganale
La facoltà del licenziante di preservare il carattere distintivo del marchio durante le fasi di produzione e di individuare i produttori in modo da garantire uniformità ai beni rappresentano un controllo non già di qualità, ma sulla produzione, tale da comportare l’assoggettamento delle royalties all’imposizione doganale.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18189/2026.
In base a quanto disposto dall’art. 71 par. 1 lett. c) del Reg. Ue 952/2013 (CDU), per determinare il valore in dogana, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato dai corrispettivi e i diritti di licenza, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare se:
- non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- si riferiscono alle merci da valutare;
- sono condizione per la vendita delle merci da valutare.
L’assoggettamento delle royalties alla fiscalità doganale, tuttavia, non è automatico, non potendo prescindere dall’esame di tutti i contratti commerciali, compresi i contratti di licenza (documento Commissione europea 28 aprile 2016 n. 808781).
Ai sensi dell’art. 136 par. 4 del Reg. Ue 2447/2015 (RE), i diritti di licenza devono essere addizionati alla base imponibile se rappresentano una “condizione di vendita”, vale a dire se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:
- il venditore o una persona a esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
- il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
- le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
La nuova disciplina, che dispone l’alternatività delle condizioni, consente di includere le royalties nel valore doganale anche in assenza di un collegamento/legame tra il venditore estero e il licenziante (primo requisito).
Un ulteriore criterio applicabile (e sufficiente) è, infatti, la sussistenza della c.d. interdipendenza tra il contratto di licenza e il contratto di compravendita internazionale (terzo requisito), ossia se il produttore può vendere o se il compratore può acquistare i beni senza pagare i diritti di licenza (Taxud/B4/2016).
Al riguardo, la Corte di Giustizia Ue ha precisato che la condizione di vendita ricorre nei casi in cui, nell’ambito dei rapporti contrattuale tra il venditore extra-Ue (o la persona a esso legata) e l’acquirente unionale, l’assolvimento delle royalties rivesta un’importanza tale per il produttore estero che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta sempre al giudice nazionale verificare (Corte Ue, causa C-173/15).
Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, la facoltà del licenziante di conformare l’attività del produttore estero in funzione della tutela del marchio non rappresenterebbe un controllo di qualità del prodotto, ma un controllo sullo svolgimento dell’attività produttiva.
In particolare, con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha ritenuto che una situazione di controllo possa “rinvenirsi anche qualora al licenziante sia riconosciuta la facoltà di individuare i soggetti tramite i quali realizzare gli acquisti della merce sotto licenza, nonché quella di conformare la fabbricazione dei prodotti a criteri produttivi previamente individuati in modo da garantire uniformità ai prodotti contrassegnati da uno specifico segno distintivo”.
Tale interpretazione, tuttavia, confonde il “controllo sulla produzione” con il “controllo di qualità”, che, per ovvi motivi, è sempre presente nei contratti di licenza, dovendo tutelare l’immagine e la reputazione del licenziante.
Se avvalorato, questo orientamento comporterebbe un’inclusione tout court delle royalties nel valore doganale della merce, con conseguente annichilimento delle Linee Guida della Commissione europea sul valore, secondo cui, invece, “l’art. 136 RE di esecuzione non contempla l’ipotesi che le royalties ed i diritti di licenza siano automaticamente inclusi nel valore in dogana”. Nella moderna prassi commerciale, infatti, il controllo di qualità da parte del licenziante e l’approvazione dei campioni da parte dello stesso sono assai diffusi, come anche il fatto che il produttore/esportatore debba realizzare manufatti rispondenti a elevati standard qualitativi imposti dal titolare della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della qualità e non implicano necessariamente l’esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari (cfr. circ. Agenzia Dogane e monopoli n. 21/2012).
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