Dopo il decesso del datore di lavoro domestico non è più possibile inserire la delega
Con il messaggio n. 1972, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla gestione delle deleghe per il lavoro domestico, fornendo indicazioni operative in caso di decesso del datore di lavoro.
Sul punto, si ricorda che l’apposito servizio per le deleghe è reperibile sul sito www.inps.it ed è a disposizione anche dei professionisti abilitati alla consulenza del lavoro ex art. 1 della L. 12/79, delle organizzazioni di rappresentanza e delle agenzie per il lavoro.
Ciò premesso, con il messaggio in parola l’INPS informa che non è più possibile inserire una delega successivamente al decesso del datore di lavoro.
Nel dettaglio, in caso di delega già attiva o di delega nello stato “In attivazione” (ossia conferita dal datore di lavoro, ma non ancora attivata dal soggetto delegato), gli intermediari autorizzati possono cessare il rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso del datore di lavoro, trascorsi i quali il medesimo rapporto viene fatto comunque cessare d’ufficio dall’INPS.
In mancanza di una delega attiva, e comunque entro il termine di 60 giorni, la cessazione può essere inserita esclusivamente dall’erede mediante apposito PIN telefonico, per attivare i servizi dispositivi tramite il Contact Center Multicanale, oppure tramite una PEC indirizzata alla competente Sede INPS.
Infine, se l’erede decide di rivolgersi a un intermediario autorizzato, questi, munito di delega del medesimo erede, può chiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico e la relativa ricevuta all’indirizzo PEC della competente Sede INPS, avvalendosi del modulo “AP17” o allegando una dichiarazione firmata dall’erede e corredata dal documento d’identità di quest’ultimo.
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