Per l’IVA la definizione delle liti può essere contraria al diritto comunitario
La definizione delle liti pendenti di cui all’art. 1 commi 186 e ss. della L. 197/2022 potrebbe, relativamente all’IVA, rivelarsi contrastante con il diritto comunitario.
Secondo le Conclusioni dell’Avvocato Generale depositate ieri, 11 giugno 2026, relative alla causa C-308/25, il legislatore italiano potrebbe avere introdotto una norma che determina, sia pure a certe condizioni, una sostanziale rinuncia dello Stato all’imposizione.
Rammentiamo che, per il solo effetto derivante dalla presentazione della domanda di definizione unito al pagamento della prima rata, la definizione causava lo stralcio automatico di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi.
Inoltre, a seconda dell’andamento del processo e del grado di giudizio in cui ci si trovava, poteva esserci uno stralcio dell’IVA che andava dal 10% sino addirittura al 95% in caso di duplice vittoria e di processo pendente in Cassazione.
Per di più, l’Agenzia delle Entrate poteva sì opporre il diniego di definizione, ma non poteva di certo mettere in discussione l’astratta possibilità di definire le liti inerenti all’IVA in quanto il legislatore aveva previsto l’esclusione della sola IVA all’importazione.
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