Al via la liquidazione delle rate della rottamazione-quinquies
In caso di domanda presentata nell’area personale, la comunicazione viene solamente messa a disposizione sul sito
Con un comunicato pubblicato ieri, 23 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono ora a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, le comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.
Si ricorda che, con la misura introdotta dalla legge di bilancio 2026, è consentita la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito relativi a carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni e contributi INPS dichiarati e non versati.
Sono escluse le imposte di natura diversa da quelle suscettibili di liquidazione automatica, quali l’imposta di registro e le imposte sulle successioni, donazioni e ipocatastali. Analogamente, restano esclusi i carichi originati da avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero di crediti d’imposta o da atti di contestazione delle sanzioni.
Sono ammessi alla definizione anche i contribuenti che abbiano già effettuato pagamenti parziali, indipendentemente dal titolo (cartella di pagamento o avviso bonario). Non è tuttavia prevista la ripetizione di quanto già versato.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni e di qualsiasi interesse, oltre che dei compensi di riscossione. Restano invece dovuti le spese di notifica della cartella di pagamento e il rimborso delle spese esecutive.
Sul piano penale, ai sensi degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000, il pagamento del debito attraverso la rottamazione può configurarsi sia come circostanza attenuante sia, ricorrendone i presupposti, come causa di non punibilità.
Venendo ora alla comunicazione, il provvedimento di accoglimento contiene:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Come riportato anche nel comunicato di ieri, tra i servizi attivati c’è la possibilità di richiedere la domiciliazione bancaria delle rate, non solo agli sportelli ma anche on line attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”, disponibile nell’area riservata.
In caso di diniego, invece, verranno evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
Per coloro i quali hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno dell’area riservata. Per chi ha presentato l’istanza in area pubblica, invece, la comunicazione verrà inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o all’indirizzo “fisico” indicato nella domanda. Occorre, quindi, in entrambi i casi, prestare molta attenzione.
L’eventuale ritardo nella trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non pregiudica in alcun modo la possibilità di accedere alla definizione agevolata.
Qualora il contribuente ritenga errata la comunicazione – ad esempio per mancato stralcio di sanzioni derivante da una classificazione erronea della voce di debito ad opera dell’ente creditore – può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92. Per i carichi non tributari, il rimedio va individuato in base alla giurisdizione competente.
Ai sensi dell’art. 1 comma 89 della L. 199/2025, ai fini della determinazione delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già corrisposti a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Le somme possono essere versate in unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate con importo minimo di 100 euro, in conformità a quanto indicato nella domanda di adesione.
Il pagamento dell’unica rata o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2026.
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