Possibile versare le somme dovute a seguito di conciliazione per crediti indebitamente compensati
L’art. 38-bis del DPR 600/73 stabilisce che per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero. Per le controversie relative al citato atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal DLgs. 546/92.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione, di cui agli artt. 48 e seguenti del DLgs. 546/92, sugli atti di recupero di cui all’art. 38-bis del DPR 600/73, con la risoluzione n. 25 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo, da “CT01” a “CT31”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità di compilazione:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati nell’accordo conciliativo o nel processo verbale;
- nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”: per i codici tributo “CT26” e “CT27”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito dell’Agenzia; per i codici tributo “CT28” e “CT29”, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito dell’Agenzia.
Per le imposte indicate nella tabella al fondo della risoluzione, infine, i codici già esistenti per le ipotesi di conciliazione sono utilizzati anche per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti emessi ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 600/73.
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