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Sabato, 27 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

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In Gazzetta Ufficiale il decreto con il rinvio del contributo nazionale sui pacchi extra Ue

/ REDAZIONE

Sabato, 27 giugno 2026

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Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 26 giugno 2026 n. 107, contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, e in vigore da oggi.

L’art. 15 del DL prevede lo slittamento al 1° ottobre 2026 dell’applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150 euro (si veda “Slitta al 1° ottobre il contributo nazionale sui pacchi extra Ue” del 24 giugno).

Tra le misure figurano anche tutele per realizzare opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica. L’art. 6 del DL stabilisce che, al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 12 commi 2 e 3 del DLgs. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese ex art. 10 comma 1 lettere m), n) e o) del medesimo DLgs.
Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del periodo precedente si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 13 comma 3 del DLgs. 148/2015. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.

Allo stesso fine e per il medesimo periodo, il trattamento di cui all’art. 8 della L. 457/72, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al periodo precedente non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8 della predetta L. 457/72.

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