È necessaria una norma che delimiti la responsabilità del commercialista
Gentile Redazione,
sarei lieto di condividere le ragionevoli e argomentate considerazioni di Giorgio Confente e Nadia Gentina pubblicate su Eutekne.info il 29 giugno (si veda “Il rilascio del visto leggero non comporta controlli di merito”). L’ordinanza n. 8845/2026 si occupa di una complessa frode tributaria, in cui società dello stesso gruppo creano fraudolentemente un credito IVA inesistente e lo usano per pagare le accise. In particolare Delta srl ha creato il credito inesistente e l’ha ceduto a Beta srl. Il commercialista è condannato per aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA.
A dire il vero non è chiaro su quale dichiarazione egli abbia apposto il visto, dato che nell’ordinanza si legge che M.G. (commercialista) è coinvolto “per avere certificato falsamente nella dichiarazione IVA della Beta srl un credito IVA inesistente” e, poche righe dopo, che “G.M., che quale commercialista aveva certificato falsamente, nella dichiarazione IVA della società Delta srl, un credito IVA inesistente”. Sta di fatto che il commercialista M.G. (che suppongo essere lo stesso G.M. di cui sopra) impugna gli atti e si difende sostenendo di avere “asseverato la mera esistenza del credito IVA nella contabilità dell’avente causa Beta srl e la sua conformità all’atto di provenienza, essendogli invece preclusa l’effettuazione di un controllo verticale sulla genesi del negoziato credito”. L’argomento parrebbe assai solido: il professionista non può che limitarsi a esaminare la documentazione che il proprio cliente gli mette a disposizione e verificarne la correttezza.
I giudici affermano, tagliando corto, che “l’apposizione del visto cd leggero implica una verifica da parte del professionista non meramente formale... Invero, rilasciare un visto di conformità di una dichiarazione da cui emerge l’esistenza di un credito, poi rivelatosi inesistente e, quindi, falso il visto apposto... significa accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione”.
È mia opinione che il ragionamento dei giudici scarti volutamente la questione formale: è inutile un visto di conformità che attesti la presenza di documentazione formalmente corretta, perché chi intende predisporre una frode si preoccupa certamente di produrre idonea documentazione. Nell’ottica dei giudici (e come dargli torto?) se il visto deve avere una funzione, deve garantire la sostanza del credito esposto. Nell’ottica del professionista che appone il visto, tale logica si scontra con l’impossibilità di effettuare verifiche sostanziali in assenza di poteri di indagine che competono alle Entrate: più che esaminare documenti e constatarne la correttezza formale, il commercialista non può fare.
La Cassazione ha ribadito il concetto tre settimane dopo con l’ordinanza n. 11372, ancora più difficile da contestualizzare e in cui non si tratta di alcuna frode, a giustificare l’eccezionalità della severità del giudizio. L’ordinanza esamina l’evoluzione giurisprudenziale dell’applicazione dell’art. 9 del DLgs. 472/97, ma l’approdo è la sanzionabilità del professionista in concorso con la società, per le violazioni da questa commesse, quando il professionista “anche se non tenutario delle scritture contabili... compia(no) azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone”.
Il collegio invita il giudice del rinvio a tener conto del quadro istruttorio, che, però, è assai poco tranquillizzante: posto che il commercialista è condannato per concorso in violazioni commesse dalla società per l’annualità 2015, il “quadro istruttorio” che dovrebbe convincere il giudice (ma soprattutto noi) della colpevolezza del professionista si compone di questi elementi: il professionista è stato supplente dal 5 febbraio 2014 (privo di funzioni operative ma solo potenziali); è diventato socio dall’11 giugno 2019 (cioè dopo i fatti per cui è imputato...); ha apposto il visto di conformità alle dichiarazioni dal 2013 al 2019; è rappresentante legale dello studio associato che assiste la società.
Ma non basta, perché è ancora fresco l’inchiostro dell’ordinanza n. 21061, con cui si condanna il commercialista a risarcire il cliente.
Il cliente, un notaio, esternalizzava alcune operazioni affidandole a terzi, da cui fattura, ma riaddebitava questi costi ai clienti, qualificandoli come spese anticipate in nome e per conto, e sottraendoli quindi sia all’imposizione IVA che al calcolo dei ricavi. Sanzionato dal Fisco, il notaio chiede di rivalersi sul commercialista, a cui inviava le fatture per la contabilizzazione. A nulla vale il parere del CTU, secondo cui “il professionista incaricato aveva contabilizzato correttamente i dati ricevuti e che le fatture non presentavano profili tali da rendere percepibile l’erronea imputazione dei costi”: per i giudici il commercialista è dotato di competenze tali e gravato di un obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.) tale per cui deve intercettare gli errori dei clienti.
Mi consola il fatto che, questa volta, le associazioni di categoria sono insorte, chiedendo che sia finalmente emanata una norma che delimiti con precisione i profili di responsabilità del commercialista.
Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
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