Sulle holding statiche non serve negare sempre l’abuso, ma occorre perimetrare i casi limite
È il caso di società che si limitano a operazioni di mera tesoreria, come time deposit e prodotti finanziari
La questione dell’utilizzo di società di capitali unipersonali essenzialmente per finalità di trattenimento dei dividendi distribuiti dalle società da questa partecipate, senza alcun impiego della corrispondente liquidità a servizio delle società partecipate medesime (holding di direzione e coordinamento), né a servizio di una qualsiasi attività economica svolta dalla partecipante (holding mista), è già da qualche tempo attenzionata dell’Amministrazione finanziaria.
Da questo punto di vista, è un bene che, più di recente, grazie anche a numerosi spunti sviluppati, non a caso e non per caso, già a partire dall’inizio dell’anno scorso, su Eutekne.info e su manuali di approfondimento editi da Eutekne, cominci a esservi maggiore consapevolezza, anche da parte dei contribuenti, dei profili di potenziale “scivolosità” di una siffatta condotta rispetto all’istituto giuridico dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.
Sia chiaro che l’Amministrazione finanziaria sbaglia, quando ipotizza fattispecie abusive in relazione a società holding statiche che evidenziano dinamiche di investimento e dismissione in una pluralità di partecipazioni (siano esse di marginale oppure rilevante entità, e siano esse in società ormai “affermate” e di significativo valore o in vere e proprie start up con un valore ancora tutto da costruire), perché in questo caso è evidente che:
- lo strumento giuridico della società di capitali unipersonale viene utilizzato dalla persona fisica per un’attività economica di gestione patrimoniale perfettamente coerente allo strumento giuridico utilizzato (che è appunto quello di esercitare suo tramite un’attività economica anche non organizzata in forma d’impresa);
- il trattenimento di dividendi incassati è funzionale ad avere le disponibilità da impiegare al verificarsi di opportunità di investimento.
Sbaglia, del pari, l’Amministrazione finanziaria, quando ipotizza fattispecie abusive in relazione a società holding statiche che trattengono i dividendi incassati non già per investirli in altre partecipazioni, ma comunque per investirli in beni mobili o immobili da mettere a reddito (divenendo così società con attività “mista”), secondo una logica di attività economica di gestione patrimoniale non organizzata in forma d’impresa, perché l’utilizzo dello strumento giuridico della società commerciale (sia di capitali che di persone) per lo svolgimento di attività economica di gestione patrimoniale non organizzata in forma d’impresa (che è cosa diversa dalla mera destinazione dei beni della società al forme di utilizzo di comodo dei soci) è anch’esso perfettamente coerente allo strumento giuridico utilizzato.
Sbagliano però coloro i quali affermano che l’Amministrazione finanziaria non possa in alcun modo esercitare un sindacato di merito, nemmeno in quei casi limite in cui una società di capitali unipersonale sia utilizzata come mero “parcheggio” di dividendi, senza alcun impiego della corrispondente liquidità in attività economiche (fosse anche, lo ribadiamo, di mera gestione patrimoniale non organizzata in forma d’impresa).
Sbagliano perché lo strumento giuridico della società commerciale è previsto dall’ordinamento per questa finalità (art. 2247 c.c.) e, in sua assenza, laddove sia comprovabile, sulla base di elementi oggettivi e circostanze di fatto, che il suo utilizzo non è stato conforme a tali finalità, bensì essenzialmente a finalità di vantaggio fiscale indebito (nella cui nozione rientrano anche i vantaggi da differimento temporale della tassazione), il tema dell’abuso del diritto a quel punto può porsi.
È ben nota la tendenza dell’Amministrazione finanziaria a “esondare”, specie nelle sue articolazioni periferiche che svolgono sul campo l’attività di controllo (basti pensare alla recente clamorosa deriva accertativa sul fronte dei c.d. “general contractor superbonus” che, pur subappaltando il 100% delle opere, assumevano verso il committente l’obbligazione di appalto e a cui, sino al pregevole intervento della ris. Agenzia delle Entrate n. 17/2026, taluni uffici contestavano di non essere appaltatori, bensì general contractor “puri”).
Ciò non di meno, questa consapevolezza non può tradursi, per la dottrina, in un approccio negazionista per timori di inadeguatezza o mala fede di questo o quel verificatore, bensì deve tradursi in un adeguato sforzo di attenta, stringente e autorevole perimetrazione di quei soli “casi limite” relativamente ai quali il ricorso all’abuso del diritto (norma limite essa stessa, d’altro canto) non costituisce una inaccettabile forzatura accertativa da respingere al mittente in quanto tale, con tanto di richiesta di vittoria di spese.
È il caso, tipicamente, delle società che si limitano a destinare i dividendi, che incassano e trattengono, esclusivamente per operazioni di mera tesoreria (time deposit, prodotti finanziari).
Casi limite, appunto; ma, a oggi, meno rari di quel che non si creda, proprio perché in questi anni sono state date per scontate cose che scontate non sono.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941