Nella tutela INAIL dei parasubordinati non sono infrequenti errori
Anche se tale tutela è ormai consolidata, non mancano errori nella denuncia salari e nei soggetti tutelati
La tutela INAIL dei parasubordinati è stata istituita con il DLgs. 38/2000 e le più importanti precisazioni in materia sono contenute nella circolare INAIL n. 32/2000, fermo restando che nel corso del tempo gli elementi costitutivi di un rapporto di parasubordinazione sono spesso cambiati (come per i lavoratori a progetto) e l’Istituto assicuratore ha seguito le varie evoluzioni.
L’imponibile dei parasubordinati è rapportato al compenso medio mensile: ove l’importo risulti compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio. Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto (cfr. circ. INAIL n. 25/2026).
Non è infrequente che nella denuncia salari dei parasubordinati (o meglio nell’autoliquidazione, con riferimento ai lavoratori parasubordinati) vi siano errori.
Si ricorda che, ove il soggetto nella stessa azienda operi sia in qualità di socio che di amministratore, va denunciato l’imponibile da socio, ma ulteriori errori sono possibili nel non rispettare il minimale e, viceversa, nel denunciare importi superiori a quelli previsti dalla legge; in quest’ultimo caso la denuncia è totalmente irrilevante poiché, nel caso di eventi infortunistici, il lavoratore sarà indennizzato sul massimale di rendita.
I parasubordinati non vanno confusi con i lavoratori co.co.org. ovvero quei soggetti cui si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato, anche quando l’attività svolta dagli stessi non sia riconducibile all’area della subordinazione, in applicazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015.
L’Istituto, con la circolare dedicata in particolare alla tutela del lavoro mediante piattaforme digitali, ha parzialmente corretto il tiro rispetto a quanto indicato nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 7/2020, precisando che l’imponibile di tali lavoratori è determinato in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL e non è quello previsto per i parasubordinati (circ. INAIL n. 40/2025).
Tale precisazione è coerente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza, ovvero che il c.d. “co.co.org.” non è un quartum genus oltre al lavoratore autonomo, dipendente e parasubordinato, ma piuttosto rappresenta una tipologia nella quale viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro dipendente in presenza di determinati indici al di là di ogni valutazione circa la natura intrinseca del rapporto.
Va rilevato poi che gli ispettori INAIL hanno tra le loro competenze la valutazione circa la genuinità e la qualificazione dei contratti di lavoro; non è peraltro infrequente che contratti di lavoro parasubordinato vengano convertiti in rapporti di lavoro dipendente.
In tal caso, ovviamente l’ispettore deve evidenziare la differenza di imponibile tra quanto denunciato per il lavoratore parasubordinato e quanto invece spettante sulla base del contratto di lavoro per i dipendenti: solo su tale eventuale differenza verranno richiesti i premi e le sanzioni civili fermo restando che la ditta potrà interporre ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 del DLgs. 124/2004.
È indispensabile che i datori di lavoro ricordino la necessità di impugnare il verbale INAIL in cui il rapporto di lavoro viene riqualificato anche se in tale atto non viene indicata la somma dovuta poiché, come tutti i verbali INAIL, deve essere liquidato dall’ufficio.
Tuttavia, la norma è chiara nel prevedere la necessità di impugnare l’atto ispettivo e in verità tale indicazione è ben evidenziata nei verbali dell’Istituto ove, al paragrafo dedicato ai ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro, si legge che “Avverso il presente verbale la ditta può presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione Interregionale del Lavoro di [...] mediante inoltro all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede ITL competente se le violazioni contestate attengono alla sussistenza e/o qualificazione del /dei rapporto/i di lavoro (art. 17, D.Lgs 124/2004)”.
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