Compiuta giacenza senza sospensione feriale dei termini
La Cassazione afferma però che la compiuta giacenza ha natura processuale
Con l’ordinanza n. 15810/2025 la Cassazione ha affermato che il termine di 20 giorni previsto dall’art. 143 del codice di procedura civile per il perfezionamento della notifica all’irreperibile non è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Secondo i giudici di legittimità, tale periodo non sarebbe preordinato allo svolgimento di attività processuali da parte del destinatario, ma costituirebbe un elemento integrante della fattispecie notificatoria. Per questo motivo il suo decorso non sarebbe influenzato dalla L. 742/1969.
La soluzione appare coerente sul piano formale, ma suscita dubbi se si considera la funzione che i termini dilatori svolgono nell’ambito delle notificazioni a conoscenza presunta. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 143 del codice di procedura civile, come quello di dieci giorni contemplato dall’art. 140 del codice di procedura civile e dall’art. 8 comma 4 della L. 890/1982, risponde infatti a una medesima esigenza: compensare l’incertezza circa l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
L’assunto centrale della pronuncia consiste nel considerare il termine di venti giorni dell’art. 143 c.p.c. quale mero “co-elemento della fattispecie”. Una simile qualificazione appare però eccessivamente formalistica.
Si tratta, infatti, di termini introdotti non nell’interesse del notificante, ma del destinatario. Essi rappresentano uno spatium temporis volto a consentire la possibile acquisizione della conoscenza dell’atto prima che si producano gli effetti della conoscenza legale. La loro funzione è dunque essenzialmente garantistica.
In questa prospettiva assume particolare rilievo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1418/2012. In quell’occasione la Suprema Corte, occupandosi del termine di compiuta giacenza previsto dall’art. 8 della legge n. 890/1982, ne ha affermato l’assoggettamento alle regole di computo dell’art. 155 c.p.c., riconoscendo l’operatività della proroga quando la scadenza cada di sabato. La recente ordinanza n. 17127 del 2025 ha ribadito tale impostazione, confermando che il termine di compiuta giacenza deve essere trattato secondo i criteri propri dei termini processuali.
Questi arresti sembrano difficilmente conciliabili con una ricostruzione che qualifichi il termine dilatorio come mero “co-elemento della fattispecie”, se il termine di giacenza è assoggettato alle regole dell’art. 155 del codice di procedura civile.
In ragione della sua funzione processuale, è lecito domandarsi per quale motivo non debba ricevere analogo trattamento anche con riguardo alla sospensione feriale.
L’argomento appare ancora più significativo nel processo esecutivo. Negare la sospensione feriale significa consentire che il periodo destinato a favorire la conoscenza dell’atto decorra integralmente durante il tempo in cui l’ordinamento sospende ordinariamente i termini processuali. Ne deriva una compressione della tutela riconosciuta al destinatario proprio nelle situazioni di maggiore incertezza sulla conoscenza dell’atto.
La questione, allora, non sembra riguardare tanto la collocazione strutturale del termine all’interno del procedimento notificatorio, quanto la sua funzione concreta. Sotto questo profilo, il termine previsto dall’art. 143 del codice di procedura civile assolve la medesima finalità del termine di compiuta giacenza contemplato dall’art. 140 del codice di procedura civile e dall’art. 8 della L. 890/1982: offrire al destinatario un’ulteriore possibilità di conoscenza dell’atto e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa (trattasi di un’esplicazione del principio del favor destinatarii e, nel caso del processo esecutivo, del favor debitoris).
Sotto questa angolazione, l’esclusione della sospensione feriale prevista dall’ordinanza n. 15810/2025 non appare una soluzione imposta dal sistema, ma una scelta interpretativa che privilegia la struttura dell’istituto rispetto alla sua funzione.
I termini dilatori che caratterizzano le notificazioni a conoscenza presunta costituiscono infatti strumenti destinati a evitare che la fictio iuris della conoscenza legale si traduca in un’irragionevole compressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate dovrebbe pertanto valorizzarne la ratio garantistica e, dunque, condurre all’applicazione della sospensione feriale anche ai termini in esame, assicurando al contempo coerenza sistematica con l’orientamento giurisprudenziale che ne ha già riconosciuto la natura processuale ai fini dell’art. 155 del codice di procedura civile.
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