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Venerdì, 23 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Trust «Dopo di noi» con una lacuna da colmare in tema di diritti dei legittimari

Dubbi sull’uso dell’azione di riduzione contro il trust in caso di lesione «qualitativa» della quota di riserva del beneficiario affetto da disabilità

/ Riccardo SANSONI

Venerdì, 23 ottobre 2026

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La L. 112/2016 ha riconosciuto e incentivato, accanto al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli strumenti privatistici di destinazione (il trust, i vincoli ex art. 2645-ter c.c. e i fondi speciali costituiti con contratto di affidamento fiduciario e amministrati da enti del Terzo settore), valorizzando la programmazione patrimoniale della famiglia come presidio di cura e di autonomia.

Tali strumenti godono di agevolazioni fiscali subordinate, ex art. 6 comma 3, a requisiti stringenti di trasparenza e coerenza funzionale: l’atto di dotazione è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, opera l’esenzione dall’imposta di bollo e sono previste deduzioni e detrazioni per erogazioni e premi assicurativi, oltre alla facoltà per i Comuni di ridurre l’IMU. La circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2022, in un passaggio sul “Dopo di noi”, ha chiarito che gli acquisti a titolo oneroso compiuti dal trustee nel corso della vita del trust scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La soluzione preserva integralmente la massa destinata alla cura e conferma la vocazione dinamica dello strumento, che deve poter seguire il mutare dei bisogni della persona.

Un cenno merita la sorte del patrimonio destinato quando il programma assistenziale si esaurisce. Il termine finale del trust coincide con la morte della persona con disabilità grave (art. 6 comma 3 lett. g) e l’atto istitutivo deve indicare (pena l’inammissibilità ai benefici) la destinazione del patrimonio residuo (lett. h). La scelta è rimessa all’autonomia privata: la retrocessione ai disponenti oppure l’attribuzione a terzi. Nulla vieta, dunque, di devolvere il residuo a una fondazione o a un ente del Terzo settore, dando continuità solidaristica al disegno del disponente; alla morte del disabile il trasferimento sconta l’imposta secondo il rapporto tra disponente e destinatario (comma 5), salve le esenzioni proprie degli enti (artt. 3 comma 1 del DLgs. 346/90 e 82 del DLgs. 117/2017).

La disciplina tace invece sul rapporto con la successione necessaria. Il tema è divenuto decisivo dopo l’ordinanza n. 5073/2023 sui rimedi spettanti al legittimario leso dall’istituzione e dotazione di un trust familiare, con la quale la Suprema Corte riconduce il trust tra i negozi idonei a produrre effetti liberali, esclude la nullità e individua nell’azione di riduzione il rimedio coerente con il sistema, adottando un criterio elastico di legittimazione passiva: il trustee se il programma destinatorio è ancora in corso; i beneficiari se le attribuzioni sono già intervenute.

Trasposte al “Dopo di noi”, queste considerazioni producono esiti non scontati. La lesione può anzitutto essere quantitativa, nei confronti degli altri legittimari lesi (ad esempio, il coniuge superstite e gli altri figli) quando i genitori destinino al trust l’intero patrimonio. Ma la lesione è, paradossalmente, anche qualitativa nei confronti dello stesso disabile beneficiario: la legittima spetta in piena e attuale titolarità, libera da pesi e condizioni (artt. 549, 550 e 551 c.c.), mentre il beneficiario riceve secondo i tempi e le regole dell’atto istitutivo, al più tardi al termine finale del trust. Anche destinando l’intero patrimonio a suo favore, dunque, la mancata attribuzione di diritti pieni e attuali integra una lesione, che il legale rappresentante dovrà valutare proprio contro l’assetto costruito per proteggere l’assistito. Manca, in altre parole, una norma di raccordo simile alla deroga espressa che l’art. 692 c.c. detta in tema di fedecommesso assistenziale, ove è consentito gravare dell’obbligo di conservare e restituire anche i beni costituenti la legittima a favore di chi abbia avuto cura dell’interdetto.

Che si tratti di una svista è dubbio. Nel nostro ordinamento la tutela dell’incapace non passa dalla compressione della capacità giuridica, bensì dalla limitazione della capacità di agire e dal controllo autorizzativo sugli atti: il disabile ha quindi diritto, come ogni legittimario, alla titolarità piena e attuale della propria quota. In sede di pianificazione, la via più sicura resta quella di attribuire al legittimario disabile, direttamente e in pienezza di diritti, la quota di riserva (assoggettata alle ordinarie cautele previste per gli incapaci) e di conferire nel trust “Dopo di noi” la disponibile, affidata a un trustee di fiducia in grado di intervenire prontamente senza attendere autorizzazioni giudiziali. Lo strumento conserva così un ruolo complementare, ma non per questo meno importante. Un tema che si pone è, poi, se l’amministratore di sostegno, designato anche trustee, sia tenuto a esercitare l’azione di riduzione contro il trust testamentario “Dopo di noi” istituito in favore dell’amministrato o se, invece, possa non farlo (cfr. Trib. Sulmona 22 marzo 2022). Si tratta, cioè, di stabilire se il rappresentante possa chiedere, e il giudice di autorizzare, la non aggressione del trust che provveda effettivamente ai bisogni della persona. La questione resta aperta. Per risolverla basterebbe una deroga espressa modellata sull’art. 692 c.c., ma finché manca il raccordo il “Dopo di noi” sarà una buona legge ferma a un passo dal traguardo.

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