Inefficacia relativa, a tutela dei creditori, dei pagamenti non autorizzati
Con l’apertura del fallimento, la legittimazione spetta al curatore
Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 453 del 5 marzo 2026, ha affrontato il tema dei rapporti tra revocatoria fallimentare e azione di inefficacia.
La revocatoria fallimentare e l’azione di inefficacia, pur accomunate dalla finalità di preservare/ricostituire l’integrità del patrimonio del debitore in funzione di tutela della massa dei creditori, operano su piani e con modalità diversi.
La revocatoria richiede, oltre a un elemento soggettivo, l’esistenza di un pregiudizio per la massa dei creditori.
L’inefficacia ex art. 167 comma 2 del RD 267/42, invece, dipende dalla mancanza dell’autorizzazione prescritta ex lege, la quale postula, in genere, una valutazione prospettica, incentrata non tanto sul singolo atto dispositivo e sugli effetti pregiudizievoli che possono derivarne nell’immediato, quanto sulla loro comparazione con quelli che si produrranno in futuro nel caso in cui sia compiuto (o meno) dell’atto.
Tale autorizzazione, inoltre, in via generale, riguarda gli atti dispositivi che il debitore si propone di compiere e non quelli cui è tenuto in forza di atti realizzati prima dell’accesso alla procedura concordataria: cosi, ad esempio, nel caso in cui il debitore abbia concluso un contratto preliminare di compravendita prima del deposito della domanda di concordato e non intenda avvalersi della facoltà di chiederne lo scioglimento, la stipula del contratto definitivo non sarà soggetta ad autorizzazione ex art. 167 del RD 267/42, a prescindere dal fatto che il prezzo pattuito sia o meno congruo (salve le valutazioni degli organi della procedura in ordine all’eventuale configurabilità di un atto in frode ai creditori, che rilevano al diverso fine dell’instaurazione del procedimento diretto alla revoca dell’ammissione alla procedura).
In relazione al pagamento di crediti pregressi, opera, invece, uno speciale regime, desunto non dall’art. 167, ma dell’art. 168 comma 1.
Se a tutela della par condicio creditorum ai creditori è vietato aggredire il patrimonio del debitore entrato in procedura, allo stesso modo è vietato il pagamento di crediti concorsuali spontaneamente eseguito dal debitore.
Il divieto stabilito dall’art. 168 del RD 267/42 presenta, inoltre, alcune eccezioni, tra le quali si annoverano il pegno irregolare e le garanzie finanziarie ex DLgs. 170/2004: nel primo caso, il pagamento è eseguito con beni la cui proprietà si è già trasferita al creditore e in forza di una compensazione ex art. 56 del RD 267/42, ovvero di un’operazione meramente contabile di elisione delle rispettive poste tra l’obbligo di restituzione del tandundem, gravante sul creditore pignoratizio, e il credito garantito; nell’altro caso, rileva l’art. 4 del DLgs. 170/2004, il quale facoltizza il creditore garantito a procedere al realizzo della cosa che ne forma oggetto e in particolare all’utilizzo del contante costituito in garanzia, “al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione”, prescrivendo l’osservanza delle sole “formalità previste nel contratto”.
La violazione dell’art. 167 comma 2 del RD 267/42 non comporta l’invalidità dell’atto, ma una inefficacia relativa, stabilita a tutela dei creditori, i quali possono far valere l’inefficacia dell’atto compiuto senza l’autorizzazione (Cass. nn. 8739/2001 e 12286/2004).
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale, ad esempio, l’inefficacia, ex art. 167 comma 2 del RD 267/42, aveva a oggetto un pagamento effettuato a parziale estinzione di un credito di natura concorsuale, in pendenza di concordato preventivo ma senza autorizzazione del Tribunale. La legittimazione a esercitare l’azione di inefficacia ex art. 167 spetta ai soli creditori; tuttavia, ove alla procedura di concordato segua il fallimento, la legittimazione compete al curatore.
Le disposizioni della legge fallimentare che attribuiscono alla curatela la legittimazione all’esercizio di alcune delle c.d. azioni di massa non sono norme eccezionali, ma manifestazione del principio generale secondo cui il curatore si sostituisce al fallito e ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell’imprenditore nell’interesse della massa.
Il curatore diviene titolare, per specifica “missione”, dell’interesse a conservare e a ripristinare il patrimonio del debitore, il quale è per definizione la “garanzia” indiscriminata del ceto creditorio (Cass. n. 18610/2021).
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