Effetti della sospensione del pagamento del debito fiscale nel concordato dubbi
Persistono i contrasti sulla decadenza del debitore dai benefici ottenuti con adesione
Il tema del rapporto tra gli effetti inibitori della procedura di concordato preventivo e gli obblighi di versamento tributari, in assenza di precise norme di raccordo, è ancora controverso.
Il debitore che ha presentato una domanda di concordato, anche con riserva, conserva l’amministrazione del patrimonio e la gestione dell’impresa, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione (“spossessamento attenuato”). Per gli atti “urgenti di straordinaria amministrazione” (nel caso di concordato con riserva) e per quelli di “straordinaria amministrazione”, invece, è necessaria l’autorizzazione del tribunale (art. 161 comma 7 e 167 del RD 267/42).
Il pagamento del debito fiscale si qualifica quale atto di straordinaria amministrazione nel ...
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