Atti di straordinaria amministrazione in concordato funzionali ai creditori
Si pone la qualificazione dei costi nei concordati con riserva in continuità
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul tema della natura – ordinaria o straordinaria – degli atti compiuti dalla società durante il concordato (artt. 167 e 161 comma 7 del RD 267/42). La questione si pone con particolare rilievo nei concordati in continuità e ancor più in quelli con riserva, tenuto conto che tra l’apertura della fase prenotativa e, dopo l’ammissione al concordato, fino all’omologa, può passare anche più di un anno.
L’art. 167 del RD 267/42 indica gli atti per i quali la società è tenuta a chiedere l’autorizzazione del giudice delegato, conservando il debitore l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, mentre risulta meno netto il perimetro
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