Alto rischio di autoriciclaggio con le monete virtuali
L’acquisto di bitcoin può concretizzare l’ostacolo all’identificazione della provenienza del denaro funzionale all’integrazione del delitto
La moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi rilevanti per il reato di autoriciclaggio.
L’art. 648-ter.1 c.p. ritiene, infatti, che integri una condotta illecita l’impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto (ovvero da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, alla luce della modifica operata dal DLgs. 195/2021), in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’acquisto di bitcoin può concretizzare l’ostacolo all’identificazione
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