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ECONOMIA & SOCIETÀ

Alto rischio di autoriciclaggio con le monete virtuali

L’acquisto di bitcoin può concretizzare l’ostacolo all’identificazione della provenienza del denaro funzionale all’integrazione del delitto

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 14 luglio 2022

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La moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi rilevanti per il reato di autoriciclaggio.
L’art. 648-ter.1 c.p. ritiene, infatti, che integri una condotta illecita l’impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto (ovvero da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, alla luce della modifica operata dal DLgs. 195/2021), in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’acquisto di bitcoin può concretizzare l’ostacolo all’identificazione

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