Su OPAS e valore normale un’interpretazione da rimeditare
Appare opportuno ripensare la soluzione interpretativa resa nella risposta a interpello n. 537/2020
Il rapido avvicendarsi in questo scorcio d’anno di rilevanti operazioni sul mercato borsistico italiano strutturate nella forma di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) sollecita una riflessione sulla correttezza dell’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate in merito alla determinazione del corrispettivo fiscalmente rilevante per i soggetti aderenti.
Con la risposta a interpello n. 537/2020 (resa in relazione all’OPAS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca), l’Agenzia ha sostenuto che il corrispettivo per i soci conferenti da confrontare con il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza da conferimento, è dato dalla sommatoria del corrispettivo in denaro e del maggiore tra: il “valore normale”, ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR (media aritmetica delle quotazioni dell’ultimo mese che precede il regolamento dell’OPAS) delle azioni dell’offerente ricevute in cambio dai soci aderenti all’OPAS (tenendo conto del rapporto di cambio indicato nell’OPAS); il “valore normale”, ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR (media aritmetica delle quotazioni dell’ultimo mese che precede il regolamento) delle azioni conferite dai singoli soci aderenti.
Tale interpretazione si fonderebbe sul disposto dell’art. 9 comma 2 del TUIR, che deroga al criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento in natura basato sul valore normale dei beni conferiti, stabilendo che, ove le azioni ricevute in cambio sono negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto sono proporzionali, il corrispettivo realizzato dal conferente “non può essere inferiore” al valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
La norma imporrebbe quindi di determinare il corrispettivo per il conferente mediante il confronto tra due valori alternativi, individuando il più alto tra la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese delle azioni ricevute in cambio e il medesimo valore delle azioni conferite.
Se tale interpretazione appare corretta nel caso di OPS (senza la previsione di un corrispettivo in denaro), una evidente distorsione si genera laddove a tale “maggior valore” si aggiunga il conguaglio in denaro, posto che il valore di borsa delle azioni conferite già tende naturalmente ad allinearsi al corrispettivo complessivo offerto con l’OPAS, ivi incluso il corrispettivo in denaro, nel periodo che trascorre tra il lancio dell’OPAS e il suo regolamento.
Per avvedersi di tale effetto si consideri quanto è successo nel recentissimo caso dell’OPAS di Poste italiane su TIM. Il valore normale medio delle azioni TIM nel mese precedente alla (prima) data di regolamento dell’OPAS (23 sedute di borsa dal 18 agosto al 17 settembre) è pari a 7,6626 euro per azione, mentre il corrispondente valore normale medio delle azioni Poste Italiane è pari a 26,7872 euro per azione.
Dato il rapporto di concambio previsto di 0,218 azioni Poste per ogni azione TIM e il conguaglio in denaro di 1,97 euro per ogni azione TIM, secondo l’impostazione adottata nella risposta n. 537/2020 occorre assumere il maggiore tra il valore normale dell’azione TIM in base al rapporto di concambio (0,218×26,7872 euro = 5,83961 euro) e il valore normale dell’azione TIM in base alla media delle quotazioni mensili, pari a 7,6626 euro. Posto che tale ultimo valore è più alto, a esso deve sommarsi il corrispettivo in denaro, valorizzando ciascuna azione TIM ai fini della determinazione del corrispettivo fiscalmente rilevante a un valore ben superiore ai prezzi di borsa, pari a 9,6326 euro (7,6626+1,97), da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto in capo a ciascun socio aderente all’OPAS.
Conseguentemente, poiché ai fini del realizzo la componente azionaria dell’OPAS viene valorizzata al valore normale di ciascuna azione TIM conferita (7,6626 euro), tale importo viene ripartito sulle 0,218 azioni Poste ricevute (7,6626 ÷ 0,218 = 35,1495 euro); pertanto, il costo fiscale “di carico” di ciascuna azione Poste è circa 35,1495 euro per azione, pur avendo il titolo un valore di mercato intorno ai 26-27 euro.
È quindi evidente l’effetto distorsivo derivante dalla pretesa di aggiungere il conguaglio in denaro al valore normale delle azioni TIM, che già si è allineato al corrispettivo complessivo dell’OPAS: la tassazione della plusvalenza su ciascuna azione TIM viene anticipata, determinando un valore di realizzo del conferimento superiore ai prezzi di borsa. Corrispondentemente, viene attribuito alle azioni Poste ricevute in concambio un costo fiscale più elevato dei prezzi di borsa, creando i presupposti per una minusvalenza fiscalmente rilevante.
Si badi che tale effetto distorsivo, riveniente dall’interpretazione contenuta nella risposta n. 537/2020 che pretende di sommare il corrispettivo in denaro anche al valore normale delle azioni conferite (che già si sono allineate in borsa al corrispettivo complessivo dell’OPAS), si produce non solo ai fini della tassazione dei redditi diversi in capo ai soggetti non imprenditori aderenti all’OPAS, ma altresì nell’ambito dei redditi di impresa.
Infatti, l’art. 9 del TUIR detta una regola “fiscale” di determinazione del corrispettivo del conferimento in natura che diverge dalla plusvalenza rilevata in bilancio (individuata, sia in ambito IAS che OIC, in misura pari al solo fair value delle azioni ricevute in cambio, cui sommare il corrispettivo in denaro), non rientrando nell’ambito del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 comma 1 del TUIR.
In conclusione, appare opportuno rimeditare la soluzione interpretativa resa nella risposta n. 537/2020, assumendo come “maggior valore” ai fini dell’art. 9 comma 2 del TUIR quello che risulta sommando il corrispettivo in denaro alla sola media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese delle azioni ricevute in cambio (nella specie, le azioni Poste) e confrontando detta somma con il medesimo valore medio delle azioni conferite (nella specie, le azioni TIM).
In tal modo si evita la distorsione evidenziata, tanto più evidente più è significativa la componente cash dell’OPAS, precludendo la formazione di una plusvalenza meramente virtuale (in quanto non riflessa nei prezzi di borsa) e scongiurando in capo ai soggetti imprenditori la formazione di un doppio binario tra i più alti valori fiscali e i più bassi valori contabili.
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