Diritto al rimborso se l’IVA da accertamento non viene pagata
Non è permessa la rettifica dell’imposta addebitata al cessionario dopo la definizione agevolata
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26724/2026, ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA addebitata in rivalsa dal cedente al cessionario, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata ex DL 119/2018, qualora il cessionario non abbia provveduto a corrispondere l’imposta oggetto di rivalsa.
Secondo la Suprema Corte, il cedente non ha il diritto a emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, poiché la variazione è legittimata esclusivamente da una riduzione della base imponibile (conseguente, ad esempio, al mancato pagamento del corrispettivo) e non dal mancato recupero della sola imposta.
Tuttavia, il cedente che abbia adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere per recuperare l’IVA si può avvalere del diritto al rimborso nei confronti dell’Erario, se è stato scongiurato il rischio di perdita di gettito.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una società che aveva effettuato cessioni di prodotti petroliferi, in regime di non imponibilità IVA, nei confronti di una società cessionaria che aveva presentato false dichiarazioni d’intento per effettuare i propri acquisti.
La società cedente era risultata, però, estranea alla frode realizzata dal cessionario e, per regolarizzare la propria posizione, aveva aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 2 del DL 119/2018 e, conseguentemente, aveva assolto l’IVA in misura integrale (oltre ad aver pagato, in forma ridotta, sanzioni e interessi).
Avvalendosi dell’istituto della rivalsa a seguito di accertamento ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72, l’imposta assolta era stata, quindi, addebitata alla società cessionaria, la quale non aveva provveduto a corrisponderla al fornitore. Il credito di rivalsa IVA non poteva essere recuperato altrimenti, state l’incapacità patrimoniale del debitore.
A seguito dell’esito infruttuoso della rivalsa dell’IVA esercitata nei confronti della cessionaria, la società cedente aveva emesso una nota di variazione in diminuzione per sola IVA e, senza utilizzare il credito nelle liquidazioni o in compensazione, aveva presentato una specifica domanda di rimborso all’Erario.
L’Ufficio aveva negato il rimborso (anche in ragione dell’avvenuta definizione agevolata), ritenendo che l’imposta dovesse essere recuperata mediante l’istituto della rivalsa di cui al citato art. 60 comma 7.
A fronte del diniego del rimborso, scaturiva il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, approdato in Cassazione.
La Suprema Corte, in via preliminare, chiarisce che il diritto al rimborso non è ostacolato dalla scelta del soggetto passivo di assolvere l’IVA mediante adesione alla definizione agevolata, poiché in tale procedura l’imposta è dovuta in via integrale.
Inoltre, per quanto di maggiore interesse, la Cassazione esamina la possibilità per il cedente di effettuare una variazione in diminuzione per la sola imposta, accertata e pagata, oggetto di rivalsa, il cui esito si è rivelato infruttuoso non avendo il cessionario provveduto a corrispondere l’IVA addebitatagli.
I giudici concludono in senso negativo, evidenziando la diversa formulazione dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72 (il quale disciplina la nota di variazione in aumento) dal successivo comma 2 (riferito alle note in diminuzione). L’emissione della nota di debito, da parte del cedente, discende dall’applicazione dell’istituto della rivalsa, anche qualora venga esercitata a norma del citato art. 60 comma 7.
Come detto, a fronte dell’impossibilità di recuperare il credito in altro modo, la società cedente ha provveduto a rettificare la sola imposta mediante nota di credito ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Tuttavia, secondo la Cassazione, la disposizione appena menzionata consente la variazione in diminuzione nella sola ipotesi in cui l’operazione “viene meno in tutto o in parte” o se la base imponibile viene ridotta in conseguenza di una delle fattispecie ivi disciplinate ovvero nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario in una delle ipotesi commentate dal successivo comma 4. Non è contemplata la possibilità di procedere alla variazione nel caso di mancato versamento della sola IVA (in assenza del corrispettivo), anche perché l’art. 90 della direttiva 2006/112/Ce (al quale si conforma la normativa interna) consente la riduzione della base imponibile solo se, a seguito dell’operazione, “il soggetto passivo non percepisce una parte o la totalità del corrispettivo”.
Preclusa la nota di variazione, se il cedente ha adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere per ottenere il recupero dell’imposta, resta però possibile chiederne il rimborso, se è stato scongiurato il rischio di perdita di gettito per l’Erario.
Mediante il rimborso, è infatti garantito il principio di neutralità del tributo, poiché esso non può gravare sul fornitore in via definitiva. Se l’IVA rimanesse a carico del fornitore, sarebbe violato anche il principio secondo cui l’Erario non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (Corte di Giustizia Ue 7 novembre 2013, cause C-249/12 e C-250/12).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941