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Sabato, 17 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Perimetro non chiaro per la nozione di pertinenza nelle agevolazioni PPC

La Cassazione non prende espressamente posizione contro gli orientamenti più elastici

/ Carmela NOVELLA

Sabato, 17 ottobre 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 26947/2026, ha affrontato il tema della nozione di pertinenza di un terreno agricolo, rilevante ai fini dell’operatività dell’agevolazione fiscale per la PPC di cui all’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009. Si ricorda che, per tale norma, “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale” sono soggetti a imposta di registro e ipotecaria fisse (200 euro l’una) e all’imposta catastale ordinaria, nella misura dell’1%. Inoltre, “gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà”.

Nel caso deciso dall’ordinanza, il beneficio fiscale era stato applicato a un atto notarile avente a oggetto il trasferimento di un fabbricato, qualificato quale pertinenza di terreni agricoli (già di proprietà dell’acquirente), in favore di una società agricola a responsabilità limitata. L’Agenzia delle Entrate aveva, però, revocato l’agevolazione contestando la qualifica di pertinenza in capo al bene compravenduto e aveva, quindi, notificato alla contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte. L’avviso era stato poi impugnato giudizialmente dalla srl, rimasta soccombente in entrambi i gradi di merito. I giudici d’appello avevano avallato l’inapplicabilità dell’agevolazione ex art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, sul presupposto che i terreni e il fabbricato insistevano su particelle non adiacenti e che l’utilizzazione del bene ai fini agricoli si atteggiava come “futura” rispetto al rogito, in quanto collegata al progetto di riqualificazione e di cooperazione di filiera avviato nell’anno successivo all’acquisto.

La Cassazione ha rigettato il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente contro la suddetta statuizione con un percorso argomentativo incentrato sull’interpretazione della nozione di pertinenza rilevante per la normativa fiscale.
Dopo aver posto l’accento sull’assenza di una specifica disposizione tributaria che definisca la pertinenza, l’ordinanza n. 26947/2026 ha ritenuto di doversi allineare alle numerose pronunce in cui la Corte – in relazione ai diversi temi delle agevolazioni prima casa (Cass. n. 2351/2024), dell’ICI (Cass. n. 13742/2019) e dell’imposta di registro (Cass. n. 1301/2019) – ha enunciato il principio di “equipollenza” tra la nozione fiscale di pertinenza e quella civilistica ex art. 817 c.c. Si tratta, in sostanza, degli indirizzi secondo cui l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto a servizio (o a ornamento) della cosa principale da parte del proprietario.

La decisione in commento si è, quindi, espressa nel senso della validità del principio di coincidenza tra nozione fiscale e nozione civilistica di pertinenza anche ai fini dell’agevolazione per la PPC di cui all’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009. La conseguenza è stata la conferma del diniego del beneficio per l’atto di trasferimento del fabbricato oggetto di causa, perché il rapporto di servizio ex art. 817 c.c. con i terreni agricoli già appartenenti alla contribuente era stato istituito solo in epoca successiva al rogito notarile.

Per i giudici di legittimità una simile conclusione sarebbe avvalorata dall’ordinanza n. 719/2025, che, proprio con riguardo alla nozione di pertinenza ex art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, reca il seguente passaggio motivazionale: “solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un’altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare, cosicché la destinazione futura (probabile o possibile) non può rientrare nel concetto di pertinenza”.
A una più attenta lettura, però, il precedente citato fa seguire a quell’obiter dictum l’affermazione secondo cui: “Diverso è, peraltro, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell’attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all’attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell’azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali”; tanto da giungere, infine, a estendere le agevolazioni alla casa colonica in costruzione sul fondo rustico al momento del trasferimento agevolato.

L’ordinanza n. 26947/2026 presta, quindi, il fianco a un inevitabile rilievo critico, non tanto, e non solo, per il suo ritorno a un’interpretazione restrittiva del concetto di pertinenza rilevante per le agevolazioni per la PPC, quanto e soprattutto perché non offre argomenti di contestazione della diversa lettura fatta dall’ordinanza n. 719/2025 (che, anzi, è a torto chiamata a rafforzare le proprie conclusioni), dimodoché non si può neppure ravvisare nelle due decisioni poste a confronto un vero e proprio contrasto giurisprudenziale.

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