False
ACCEDI
Sabato, 17 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Bonus mamme a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito del numero dei figli

L’INPS ha pubblicato la circolare esplicativa; l’apertura del servizio di presentazione delle domande verrà comunicata con apposito messaggio

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 17 ottobre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la circolare n. 106 di ieri, 16 ottobre 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’accesso al nuovo bonus mamme 2026 ex art. 1 comma 207 della L. 199/2025, rimandando ad un successivo messaggio per la data di apertura del servizio di presentazione delle domande.

L’art. 1 commi 206 e 207 della L. 199/2025, si ricorda, prevede da un lato il rinvio al 2027 dell’operatività della decontribuzione parziale ex art. 1 commi 219 e 220 della L. 207/2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli (data la mancata pubblicazione del decreto attuativo) e dall’altro ripropone il bonus mamme per il 2026 (con importo maggiorato).

Per accedere al bonus mamme 2026, le lavoratrici devono essere:
- madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.
In caso di possesso del requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Invece, se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il nuovo bonus mamme 2026 spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito; ad esempio, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

Le lavoratrici madri devono poi essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, e la Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95. Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione. Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.

Resta confermata l’esclusione, dalla platea delle beneficiarie, delle titolari di cariche sociali e delle imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Per le lavoratrici con tre o più figli, il nuovo bonus mamme 2026 non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’art. 1 comma 180 della L. 213/2023.

Per accedere al contributo è poi necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Quanto all’importo, esso risulta superiore rispetto al bonus mamme 2025. Infatti, la norma stabilisce che, per l’anno 2026, il nuovo bonus mamme è pari a 60 euro mensili (non più 40 euro mensili) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

Per accedere al contributo sarà necessaria la presentazione di apposita domanda all’INPS, mediante i servizi telematici dell’Istituto, direttamente dall’interessata o tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale. Nel dettaglio, il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:
- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale;
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.

TORNA SU