Su INPS e soci di srl la Cassazione potrebbe portare a due problemi
Gentile Redazione,
seguo con interesse il dibattito aperto dalle sentenze della Cassazione di settembre (Cass. n. 25377 e gemelle) e dagli interventi dei colleghi Iadanza e Guarnerio. Vorrei aggiungere un’osservazione sul testo della norma e della sentenza. La Corte decide un caso preciso: gli utili accantonati, in assenza di opzione per la trasparenza, non entrano nella base dei contributi ultraminimale. Ma ciò che l’INPS ha sempre preteso, e che le Sezioni Unite n. 3240/2010 descrivono, non è l’utile né il dividendo: è la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, proporzionale alla partecipazione. Una grandezza puramente “legale”, che con la distribuzione non ha alcun rapporto.
L’art. 3-bis DL 384/1992 parla, testualmente, di redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Il socio di una srl non trasparente quella grandezza non la dichiara mai, in nessun quadro. Fino al 2017 dichiarava, se percepito, il dividendo in RL, cioè un reddito di capitale; dal 2018 non dichiara più nemmeno quello, per effetto della ritenuta a titolo d’imposta.
Solo con l’opzione ex art. 116 del TUIR la quota di reddito d’impresa della società arriva nel quadro RH del socio, con identico importo e identica natura. Non vale invece l’art. 115, che pure la sentenza richiama insieme al 116, perché presuppone soci soggetti IRES e non può dare luogo a imputazione a una persona fisica.
La Corte indica poi la percezione degli utili come alternativa alla trasparenza. Il passaggio non era necessario alla decisione, che riguarda utili non percepiti, e non mi è chiaro come si concili con la lettera dell’art. 3-bis, che la stessa Corte, mi sembra, rivendica come criterio ermeneutico primario. A me pare che il dividendo, essendo reddito di capitale, non possa entrare nella base imponibile INPS né prima né dopo il 2018. Sopra il minimale resterebbe quindi imponibile soltanto la quota di reddito imputata per trasparenza ex art. 116 del TUIR.
Se così fosse, qualunque intervento del legislatore, come auspicato dai colleghi, dovrebbe misurarsi con due problemi. Il primo è che l’accesso alla trasparenza è riservato alle srl con non più di dieci soci persone fisiche e ricavi entro la soglia ISA: il trattamento contributivo dipenderebbe così da requisiti fiscali, in parte opzionali, che nulla hanno a che vedere con l’attività lavorativa del socio, presupposto dell’obbligo contributivo.
Il secondo riguarda l’ipotesi di recuperare base sul dividendo. I contributi calcolati su un reddito soggetto a ritenuta, che non entra nel reddito complessivo, non sarebbero deducibili per incapienza nel caso del socio che si remunera solo con utili e non ha altri redditi, con una disparità di trattamento tra soci di srl che meriterebbe una riflessione anche sul piano costituzionale.
Precisando che si tratta di una lettura personale e non di un’indicazione operativa, sottopongo queste osservazioni al vaglio critico dei colleghi.
Paolo Bortolini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
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