Piano proposto dal gruppo di consumatori senza vincoli di forma
L’istanza presentata congiuntamente deve rispondere a una specifica ratio economica
Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, partendo dalle considerazioni svolte dalla giurisprudenza di merito in materia (cfr. Trib. Novara decreto n. 47/2017, Trib. Torino decreto n. 147/2017, Trib. Napoli Nord decreto del 18 maggio 2018, Trib. Napoli decreto del 23 luglio 2019), si ritiene che, nel silenzio della legge, l’ammissibilità del piano proposto da un gruppo di consumatori possa affermarsi, alla luce della possibilità, contemplata dall’art. 8 comma 1 della L. n. 3/2012, di prevedere il pagamento dei crediti “attraverso qualsiasi forma”.
Sennonché, nella maggioritaria giurisprudenza di merito sviluppatasi in tema di piano del consumatore, ma applicabile, poiché sorretta dalla medesima ratio, anche alle altre due procedure, si ritiene ...
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