Regime degli impatriati per 10 anni con figli nati anche dopo il trasferimento in Italia
La nascita/adozione deve avvenire entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione
Il regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 è applicabile, in linea generale, per un periodo di cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. La durata dell’agevolazione può tuttavia essere prolungata in presenza di determinate condizioni.
L’agevolazione “standard” prevede che, per i soggetti che si trasferiscono in Italia nel rispetto dei requisiti previsti dalla citata norma, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e i redditi d’impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
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