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Dall’INPS nuove indicazioni per l’assegno ordinario COVID-19

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 febbraio 2021

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Con il messaggio n. 769/2021, pubblicato ieri, l’INPS è nuovamente intervenuto in merito al riconoscimento dei trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi dell’art. 1 comma 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

In particolare, l’Istituto ha fornito precisazioni circa il requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione in questione (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito.

Con l’occasione, l’INPS ha ricordato che con la circ. n. 28 del 17 febbraio scorso è stato sostenuto che, ai fini dell’accesso al trattamento richiesto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’art. 19 comma 5 del DL 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Al riguardo, l’INPS precisa che detta condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi del DL 104/2020 (DL “Agosto”) e DL 137/2020 (DL “Ristori”).

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei citati decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge di bilancio 2021 rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Sede INPS.

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