Certificato medico non sempre necessario per l’IVA al 4% sui sussidi per le persone con disabilità
Per potere assoggettare ad aliquota IVA del 4% le cessioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Tuttavia, qualora non si evinca il collegamento funzionale fra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DL 5/2012, così come modificato dall’art. 29-bis del DL 76/2020, è necessario che detto certificato sia integrato con un’ulteriore certificazione, rilasciata dal medico curante, da esibire in copia al momento dell’acquisto, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
Queste, in sintesi, sono le disposizioni contenute nell’art. 2 comma 2 del DM 14 marzo 1998, così come modificato dal DM 7 aprile 2021, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che, in base a quanto previsto dall’art. 29-bis del DL 76/2020, i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche “la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità”. Lo stesso art. 29-bis del DL 76/2020 ha disposto altresì che il Ministro dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto, aggiornasse l’art. 2 comma 2 del citato DM 14 marzo 1998, il quale nella precedente stesura richiedeva che, ai fini del beneficio, fosse necessario “il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza” dalla quale risultasse il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione.
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