Componenti di impianti fotovoltaici con aliquota IVA del 10% ampia
La Corte di Cassazione, con ordinanza n 11690 depositata ieri, si è pronunciata in merito alle condizioni per applicare l’aliquota IVA del 10% ai beni (esclusi materie prime e semilavorate), forniti per la costruzione, tra gli altri, degli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” ai sensi del n. 127-quinquies e 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Come indicato dalla Corte, l’interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni menzionate conduce a ritenere che la fattispecie di cui al n. 127-quinquies trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi (cfr. Cass. 20 marzo 2019 n. 7788).
La fattispecie di cui al n. 127-sexies, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l’installazione o la costruzione dell’impianto (cfr. Cass. 20 novembre 2019 n. 30138).
Rispetto a quest’ultima fattispecie, è stato ulteriormente stabilito che l’aliquota del 10% ha, quale unica condizione, che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l’immediatezza dell’utilizzo nella realizzazione dell’impianto. Tale conclusione, peraltro, è coerente con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost., e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile.
Ne discende che l’agevolazione in termini di aliquota IVA prevista dal n. 127-sexies di cui trattasi può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile. Nel caso esaminato dai giudici di Cassazione, non risultava che l’Amministrazione finanziaria avesse contestato una tale destinazione.
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