Nuove istruzioni contributive per i rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione
L’INPS, facendo seguito alla circolare n. 101/2020, ha fornito con la circolare n. 73 pubblicata ieri, 4 maggio 2021, ulteriori istruzioni sugli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020.
In merito ai rapporti di lavoro non agricoli, vengono chiariti i passaggi ai fini della richiesta di apertura della matricola aziendale per emersione caratterizzata dal codice di autorizzazione “5W”, da utilizzare per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione.
Quanto alla decorrenza dell’apertura della matricola, in caso di istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già esistente con cittadini italiani o comunitari, dovrà essere indicata la data del 19 maggio 2020, mentre per i cittadini extracomunitari il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere, oppure la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Dopo aver precisato le caratteristiche delle citate matricole, l’Istituto nella circolare in commento si occupa dei rapporti di lavoro agricoli, in riferimento ai quali la decorrenza della posizione contributiva per emersione caratterizzata dal codice autorizzazione “5W” va individuata nella data più remota tra: il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un’istanza finalizzata all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari; il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari; la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Il termine per la trasmissione della denuncia aziendale (D.A.) per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, o per richiedere alle Strutture territoriali di riferimento la variazione della data indicata nella D.A. per le denunce con data decorrenza attività individuata in modo difforme dagli appena indicati criteri, è di 15 giorni dal 4 maggio 2021.
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